CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Spal SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Spal SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0865 del 18 luglio 2005) promosso da: Spal SpA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Prof. Dott. Lino di Nardo, con sede in 44100 Ferrara (FE), Corso Piave n. 28, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2 (tel. 051271927; fax 051271927), giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231; fax 0685823200), giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistente - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C1 (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione della Spal SpA al campionato di calcio professionistico di Serie C1 (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la Spal SpA (“Spal” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale: “la revoca e/o l’annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio Federale nei confronti di S.P.A.L. S.p.A., contestualmente all’emissione del C.U. n. 22/A dd. 15 luglio 2005”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, la Spal ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra: (i) che con nota dell’8 luglio 2005 (sub prot. 4695.04/GC) la Co.Vi.So.C. ha espresso parere contrario all’iscrizione della Spal al campionato di calcio professionistico di Serie C1 per la stagione 2005-2006, contestando la mancanza di alcuni dei requisiti stabiliti dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”). In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”; (ii) che con ricorso datato 9 luglio 2005 la Spal ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo la riforma della stessa; (iii) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Spal, osservando, quanto al primo punto evidenziato dalla Co.Vi.So.C., “che le ragioni ostative all’ammissione al campionato permangono tuttora. La S.P.A.L. … non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili, tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C., che qui pertanto si ripete con identica motivazione”; dando atto, quanto al secondo punto evidenziato dalla Co.Vi.So.C., “che l’E.N.P.A.L.S. con lettera del 12 luglio 2005 ha comunicato che la S.P.A.L. ha parzialmente regolarizzato la sua posizione contributiva entro il 30 giugno 2005” e che “sempre l’E.N.P.A.L.S. con comunicazione del 13 luglio 2005 ha attestato di aver concesso la dilazione dei contributi per i periodi ottobre 2004-marzo 2005 a seguito di istanza proposta il 12 luglio 2005”; osservando, quanto al terzo punto evidenziato dalla Co.Vi.So.C., “che le ragioni ostative all’ammissione al campionato permangono tuttora in quanto la S.P.A.L. … non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili, tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C., che qui pertanto si ripete con identica motivazione”; e pertanto esprimendo “parere sfavorevole” all’ammissione della Spal al campionato di competenza; (iv) che il Consiglio Federale della FIGC in data 15 luglio 2005 ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società S.P.A.L. S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2005/2006)”; (v) che le deliberazioni degli organi della FIGC, relative alla istanza di iscrizione della Spal al campionato 2005-20006, appaiono “infondate, illogiche e contrarie a diritto”, nonché basate su “generiche argomentazioni”, laddove invece, contrariamente a quanto ivi ritenuto, a parere della Ricorrente, sui punti indicati dalla Co.A.Vi.So.C. a fondamento della sua determinazione negativa, può essere osservato quanto segue: a. quanto al debito scaduto verso l’Erario, a parere della Ricorrente, deve ritenersi che esso “allo stato non è esigibile”. A tal riguardo la Ricorrente illustra che, mentre per quanto riguarda l’anno 2004 il debito erariale è stato integralmente soddisfatto, “con riferimento alle annate antecedenti il 2004, … aveva chiesto il condono di tutte le somme dovute a tale titolo” e che “dall’iscrizione a ruolo di tale posizione debitoria” era derivato un contenzioso, promosso con ricorso n. 518/04, sul quale era intervenuto dapprima, in data 12 novembre 2004, un provvedimento di sospensione dell’atto impugnato, e quindi, il 21 aprile 2005, la decisione, di primo grado, della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, in suo parziale accoglimento. Da tale pronuncia era derivata “la decadenza delle cartelle esattoriali oggetto del ricorso”, non sostituite poi da nuova cartella. La Ricorrente sottolinea quindi come per i medesimi importi oggetto del contenzioso tributario essa abbia presentato istanza di transazione. Infine la Ricorrente allega di aver in ogni caso provato l’esistenza di un contenzioso non temerario relativo alla pretesa erariale, tanto da aver avuto esito positivo per la Ricorrente stessa nel primo grado di giudizio; b. quanto superamento della condizione prevista dall’art. 2447 c.c., la Ricorrente illustra come essa non si sia trovata al 31 marzo 2005, né tantomeno successivamente, nella situazione contemplata da tale norma, ove rettamente intesa ed applicata. In particolare la Ricorrente sottolinea come non sia “possibile, né legittimo, né comunque rispondente a criteri di giustizia che la valutazione circa il rispetto della prescrizione di cui all’art. 2447 c.c. venga effettuata – per le società calcistiche di livello professionistico – con relazione ad un momento temporalmente lontano dall’effettiva presentazione del bilancio, nel quale il risultato economico ai fini civilistici non è attendibile, mancando di scritture contabili tali da poterne stravolgere l’esito definitivo”. In relazione a ciò, e in ogni caso, la Ricorrente evidenzia come il verificarsi, successivamente al 31 marzo 2005, di una serie di plusvalenze, derivanti da “cessioni di calciatori …, sponsorizzazioni …, contributi pubblici …, e versamenti dei soci effettuati in aumento di capitale …”, abbiano eliminato “in radice la possibilità di qualsivoglia perdita del capitale sociale oltre la soglia minima”. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società SPAL s.p.a. perché infondate in fatto ed in diritto”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC fa rilevare nella Memoria di Costituzione: a. quanto al debito scaduto verso l’Erario, che le vicende illustrate dalla Spal confermerebbero che la Ricorrente “non ha in essere un accordo con l’Erario tale da consentire di affermare che, ai sensi del C.U. 189/A, essa non abbia debiti nei confronti del medesimo; che ugualmente non è possibile affermare che l’esistenza di debiti sia oggetto di lite non temeraria. Quello che è in essere è semplicemente un giudizio attinente la mera riscossione del tributo, ma non la legittimità dell’imposizione”; b. quanto al superamento della condizione prevista dall’art. 2447 c.c., che “la normativa federale richiede … che, alla data del 31 marzo 2005, vi sia equilibrio finanziario comprovato dalla sussistenza dei richiesti rapporti tra capitale ed indebitamento con riferimento alle poste, attive e passive, maturate per competenza a quella data. … [D]etta normativa non richiede … un onere più gravoso di quello richiesto dalla legge in termini di redazione del bilancio”, e conclude, in riferimento alla posizione della Ricorrente, che “alla data stabilita dalle norme federali, il criterio di proporzionalità tra capitale e indebitamento non era rispettato. Quanto accaduto successivamente non può, quindi, in nessun modo rilevare”. 6. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, il quale ha fissato l’udienza per il giorno 25 luglio 2005. 7. Il 25 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale la Ricorrente ha replicato alle difese della FIGC, denunciando l’erroneità e l’illegittimità dell’attività di accertamento svolta dalla Co.Vi.So.C. e dalla Co.A.Vi.So.C. e riaffermando la piena titolarità dei requisiti per l’iscrizione ai campionati e la loro corretta documentazione. In particolare, la Ricorrente ha allegato la solidità della propria situazione economico-finanziaria, anche sulla base dei crediti vantati. In merito alla posizione contributiva nei confronti dell’ENPALS, questa risulterebbe regolarizzata alla data del 30 giugno 2005, come documentato entro il 12 luglio 2005. In relazione alla posizione nei confronti dell’Erario, la Ricorrente vanterebbe la pendenza di una lite non temeraria, così come riconosciuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado, che ha annullato, in data 21 aprile 2005, la revoca del condono precedentemente accordato. La FIGC, dal proprio lato, contestata la tardiva regolarizzazione della situazione societaria e contabile oltre il termine del 31 marzo 2005 e della posizione contributiva nei confronti dell’ENPALS oltre il termine del 30 giugno 2005, ha illustrato la posizione della Ricorrente nei confronti dell’Erario. Nella ricostruzione della Resistente, in particolare, la Spal, che aveva aderito al condono, versando la quota di accesso al beneficio di legge, non aveva poi pagato né la prima rata né le successive: per tale ragione, il condono era stato revocato sin dal 9 agosto 2004, con la conseguente nuova iscrizione al ruolo per l’intero il debito scaduto. La Commissione Tributaria Provinciale, a seguito di impugnazione della nuova cartella, avrebbe riconosciuto che il mancato versamento delle rate non facesse venir meno il beneficio del condono, ma costituirebbe semplicemente titolo per l’imposizione di sanzioni pecuniarie aggiuntive; ma, tale conclusione non potrebbe comunque valere a far ritenere non scaduto o non esigibile il debito, rimanendo anzi certo l’importo, almeno per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al comparto sportivo. In esito all’udienza entrambe le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 8. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della Ricorrente sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) A. Sulle domande della Ricorrente. 1. In via preliminare la Ricorrente censura l’attività degli organi della FIGC, ed in particolare le determinazioni della Co.A.Vi.So.C., sotto il profilo della “genericità”, che sarebbe tale da non consentire alla Ricorrente alcuna difesa nel merito. 2. Il Collegio non condivide tale censura e ritiene che la legittimità delle decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto il profilo indicato. In primo luogo, il Collegio rileva che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali censurate dalla Ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato (e sotto esaminate). In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente comunque un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che l’organo tecnico federale di appello ovvero il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. 3. A tal riguardo, osserva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che la Spal non ha provato l’adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale (ed in particolare dal CU n. 189/A) per l’ammissione ai campionati nazionali professionistici di calcio per la stagione 2005-2006, il cui difetto è alla base del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, con il quale la domanda di iscrizione della Ricorrente è stata rigettata (punto 3 della narrativa che precede). In particolare il Collegio osserva che la Ricorrente non ha provveduto, nel termine stabilito dal CU n. 189/A (né nel successivo termine, entro il quale la Co.A.Vi.So.C. ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30 giugno 2005) al pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, né ha provato la pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ovvero strumentale nei confronti delle diverse voci di debito relative al comparto sportivo. Laddove, infatti, deve sottolinearsi come il contenzioso, pendente al 30 giugno 2005 e di carattere non temerario, al quale fa riferimento la normativa federale è quello che investe l’esistenza del debito tributario, deve rilevarsi come il contenzioso con l’Erario illustrato in atti dalla Ricorrente appaia attenere unicamente alla decadenza – per effetto di inadempimenti della Ricorrente stessa – dai benefici del condono dalla stessa ottenuto, e non alla sussistenza del debito tributario. La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, nel dispositivo della decisione datata 21 aprile 2005, invocata dalla Ricorrente, pur dichiarata l’efficacia della definizione del debito tributario in via di condono, ha confermato “per il recupero delle somme non corrisposte l’applicazione delle disposizioni dell’art. 14 DPR 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, nonché la debenza della sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate e degli interessi legali”. La sussistenza di un debito verso l’Erario, scaduto al 31 marzo 2005 e non contestato, già rilevata dagli organi della FIGC, appare dunque pienamente confermata. 4. Difetta pertanto almeno una delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito, inclusa quella relativa all’avvenuto superamento della condizione prevista dall’art. 2447 c.c. B. Sulle spese. 5. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: • rigetta la domanda della società istante Spal SpA; • pone a carico della società Spal SpA gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa. • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. Roma, 26 luglio 2005 F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it