COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 12/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 08/10/2005 F.C.LAVELLO – BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 12/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 08/10/2005 F.C.LAVELLO - BRINDISI 1912 S.R.L. S.D. Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Lavello entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - rilevato che la F.C. LAVELLO risulta essere rinunciataria già in tre precedenti occasioni (gara Matera - Lavello, C.U. n° 5J del 2195; gara Lavello - Bitonto, C.U. n°7J del 2895; gara San Paolo Bari - Lavello, C.U. 9J del 5105); - rilevato, altresì, che alla quarta rinunzia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto dal comma 5 dell'art. 53 delle NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria, quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF; - considerato inoltre che, così come previsto dall’art.53 comma 3 delle NOIF, qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tener conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa; - visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF; P.Q.M. delibera: 1) di comminare alla società Lavello la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di escludere la F.C. Lavello dal Campionato di competenza; 3) di comminare alla F.C. Lavello la sanzione pecuniaria di E.10.000,00; 4) di trasmettere gli atti, per quanto di competenza, al Comitato Interregionale.
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