COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 12/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 MONOPOLI S.R.L. – ARS ET LABOR GROTTAGLIE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 12/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 MONOPOLI S.R.L. - ARS ET LABOR GROTTAGLIE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo al riserva di cui al C.U. n° 26 del 5102005; - rilevato che la società Monopoli non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 e 10 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Monopoli - Grottaglie 1-3; 3) di addebitare sul conto della società Monopoli la tassa di reclamo.
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