LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/Tb del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 150,00 EURO (C.U. 4/TB DEL 21/9/2005 GARA CUNEO-PRO VERCELLI DEL 14/9/2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/Tb del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 150,00 EURO (C.U. 4/TB DEL 21/9/2005 GARA CUNEO-PRO VERCELLI DEL 14/9/2005). Il Giudice Sportivo (C.U. n. 4/TB del 21/9/2005 ) ha inflitto l’ammenda di 150,00 euro alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. con riferimento alla gara Cuneo-Pro Vercelli del l4/9/2005 “per mancanza della Forza Pubblica durante la gara, nonché della relativa richiesta”. Avverso tale decisione la società propone reclamo scritto motivando in sintesi, che: • la richiesta sarebbe stata avanzata alle autorità competenti in data 9/9/2005. Viene prodotta a tal fine documentazione di supporto; • la mancata presentazione all’arbitro sarebbe frutto di un disguido. Si chiede dunque la revoca del provvedimento sanzionatorio. Alla riunione odierna la società non risulta presente. Orbene, questa Commissione Disciplinare prende atto di quanto prodotto dall’istante e della effettiva attivazione finalizzata ad avere in campo la Forza Pubblica. Rimane pur tuttavia, seppur in termini più veniali, la mancata comunicazione al direttore di gara. Ritiene dunque questa Commissione che vi siano i presupposti per una attenuazione della sanzione inflitta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. riducendo peraltro la sanzione nella misura di 50,00 euro. La tassa va addebitata.
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