LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARIO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA CHIETI-ACIREALE DELL’11 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARIO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA CHIETI-ACIREALE DELL’11 SETTEMBRE 2005). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Mario Artistico la squalifica per tre giornate di gara per avere colpito a giuoco fermo con una manata al volto un avversario nel corso della gara Chieti - Acireale disputatasi l’11/9/2005, la società Calcio Chieti S.p.a. si duole dell’entità della sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente affflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato - e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole giornate di gara. A sostegno di tale richiesta la reclamante in buona sostanza adduce che il gesto sanzionato, è stato privo di violenza, atteso che nella circostanza l’incolpato, in precedenza vittima di numerosi falli da tergo, si limitò a spingere con la mano un avversario, che tirandolo per la maglia cercava di impedirgli di battere un calcio di punizione, al solo fine di allontanarlo da sè e senza alcuna intenzione dì arrecargli nocumento. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la ricostruzione dell’episodio resa dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiati atteso che, nel riferire in merito all’episodio, l’arbitro ha avuto cura di puntualizzare che nella circostanza il calciatore Artistico ha colpito con una mano un avversario “peraltro senza arrecargli danno” così da fare intendere che quella posta in essere dall’incolpato, pure deprecabile, non aveva tuttavia assunto la connotazione di una condotta violenta, ritiene il gravame meritevole di essere accolto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. riducendo a due gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Mario Artistico.
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