LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE TRESOLDI (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA GUBBIO-ANCONA DELL’11 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE TRESOLDI (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA GUBBIO-ANCONA DELL’11 SETTEMBRE 2005). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Emanuele Tresoldi la squalifica per quattro gare effettive, contestandogli di avere, durante la gara disputatasi il giorno 11/9/2005 fra essa reclamante e l’Ancona, tenuto nei confronti di uno degli assistenti arbitrali il comportamento descritto nella motivazione dell’adottato provvedimento, la società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. dichiara di ritenere Ia sanzione “eccessiva ed assolutamente non proporzionata”, in relazione: I) “al contesto (fase terminale della gara nella quale il Gubbio, in svantaggio di un goal, stava cercando di pervenire al pareggio) in cui l’episodio incriminato si colloca”; 2) “alla obiettiva rilevanza della condotta”, da ricondursi esclusivamente a manifestazioni verbali e quindi, ad avviso della reclamante, da ritenersi di non particolare gravità; 3) “agli usuali e consolidati, criteri di valutazione delle condotte e di commisurazione delle relative sanzioni”. Conseguentemente chiede che detta sanzione venga adeguatamente ridotta. i motivi del gravame e la correlata richiesta sono stati riaffermati dal diretto interessato nel corso della richiesta audizione personale. La Commissione, letto il reclamo, preso atto delle dichiarazioni rese in questa sede dalla parte interessata, esaminati gli atti, è dell’avviso che i titoli di incolpazione contestati al Tresoldi dal primo giudice trovino piena corrispondenza con la ricostruzione degli episodi quali emergono dai documenti ufficiali (alle cui risultanze, giova ricordare, il C.G.S. conferisce vigore di prova privilegiata), ma che comunque, il pur riprovevole comportamento tenuto dall’incolpato nel particolare contesto considerato, trovi equa sanzione nella squalifica per tre giornate di gara e che in tali limiti il gravame meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ed in parziale riforma della decisione impugnata delibera di ridurre a tre le gare effettive la squalifica calciatore Emanuele Tresoldi. La tassa non va addebitata.
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