LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO ANDREOTTI (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA IVREA-BASSANO VIRTUS DEL 18 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO ANDREOTTI (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA IVREA-BASSANO VIRTUS DEL 18 SETTEMBRE 2005). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica per tre gare effettive al calciatore dell’Ivrea Calcio, Andreotti Marco per condotta violenta verso un avversario, avendo colpito quest’ultimo con un calcio allo stomaco mentre erano entrambi in terra in zona lontana dall’azione di gioco. Avverso tale delibera proponeva rituale reclamo la società, lamentando l’eccessività della sanzione. La reclamante, premesso che in tutta la carriera l’Andreotti si era comportato in modo esemplare, sosteneva che il fatto si era verificato in modo pressocchè fortuito quando i due calciatori, finiti in terra in azione di gioco, avevano tentato di rialzarsi rapidamente, divincolandosi, sì da determinare un contatto fisico concretizzatosi nel “calcio allo stomaco”. Peraltro, considerato che l’azione era ancora in corso, che era mancata una volontà lesiva e che, comunque, il danno fisico cagionato era stato irrisorio, la società chiedeva una riduzione della sanzione. All’odierna riunione comparivano sia il calciatore Andreotti Marco che il Direttore Generale dell’Ivrea Calcio, Stefano Braghin, i quali riaffermavano la non volontarietà e la modestia del fatto, chiedendo la diminuzione della squalifica a due giornate. La Commissione, udita la parte ed esaminati gli atti, riteneva necessario richiedere un supplemento di rapporto all’arbitro per meglio puntualizzare la dinamica dell’episodio. Acquisito tale supplemento, esso era portato a conoscenza degli interessati che, nuovamente ascoltati, concludevano come in precedenza. Dal referto arbitrale risulta che l’Andreotti venne espulso direttamente al 20’ del I tempo, per aver colpito un avversario con un calcio allo stomaco mentre entrambi erano a terra e il pallone non era a distanza di gioco. Da tale descrizione non emergeva esplicitamente che l’atto di violenza fosse stato volontario, ma questa evenienza sembrava logica, costituendo il presupposto del grave e immediato provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara. Comunque, per consentire, nell’interesse del calciatore, una definitiva puntualizzazione, veniva richiesto un supplemento di rapporto che, rapidamente fornito, offriva la necessaria chiarezza. Precisava dunque l’arbitro che l’Andreotti e un avversario cadevano a terra per un contrasto di gioco, mentre il pallone entrava in possesso di un altro calciatore distante circa quattro metri e non era più raggiungibile: era a questo punto che, da terra, l’Andreotti colpiva l’avversario “volontariamente” con un calcio allo stomaco che, peraltro, non procurava alcuna danno significativo. Come è chiaro, in quest’ultimo documento ufficiale vengono sottolineate le due circostanze significative della fattispecie: che l’atto fu volontario e che non dipese da necessità di gioco, perché il pallone era fuori dalla portata dei contendenti. E’, quindi, perfettamente integrata l’ipotesi di cui all’art. 14 comma 2 bis lettera b) C.G.S., talchè la decisione del Giudice Sportivo appare esatta, così come congrua appare la misura delle sanzione, rispondente a quella ordinariamente irrogata in fattispecie simili. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società U.S. Ivrea Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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