LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 37/C DEL 15/9/2005 GARA ANDRIA BATPOTENZA DEL 14/9/2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 37/C DEL 15/9/2005 GARA ANDRIA BATPOTENZA
DEL 14/9/2005).
Il Giudice Sportivo con C.U. n. 37/C del 15/9/2005 ha inflitto alla società
A.S. Calcio Potenza S.r.l. l’ammenda di 3.000,00 euro perché i propri
sostenitori nel corso della gara Andria-Potenza del 14/9/2005 “lanciavano sul
terreno delle lattine e bottigliette di cui una anche di vetro, senza apparenti
conseguenze”.
Avverso tale decisione la società propone reclamo scritto,
rappresentando in sintesi che, pur non contestando nel merito l’accaduto, la
sanzione sarebbe abnorme.
Ciò in quanto si sarebbe trattato del gesto di tre ragazzi, con lancio di
bottiglie di plastica e lattine vuote che non avrebbero causato danno alcuno.
Si chiede pertanto una sensibile riduzione dell’ammenda.
Nessun rappresentante della società è presente alla riunione odierna.
Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene i fatti
dettagliatamente esposti e circostanziati nel rapporto redatto dal Collaboratore
dell’Ufficio Indagini.
Nello stesso si evince chiaramente che i lanci di bottigliette semipiene e
lattine sarebbero stati reiterati (al 12° e 36° del II° tempo) e che in particolare
sarebbe stata lanciata una bottiglietta di vetro.
Seppure dunque nessuno è stato colpito, non può sfuggire la
pericolosità di tali lanci, avuto soprattutto riguardo al contenitore in vetro
singolarmente nella disponibilità dell’ignoto spettatore.
Ritiene dunque questa Commissione Disciplinare che la sanzione
inflitta sia appropriata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l. e di
confermare integralmente la sanzione medesima comminata dal Giudice
Sportivo.
La tassa va addebitata.
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