LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CUCINOTTA/S.S.MILAZZO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CUCINOTTA/S.S.MILAZZO Con Racc.A.R. in data 28/7/05 il sig.Francesco CUCINOTTA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 7.000,00. Precisando di aver percepito solo acconti per .2.800,00, richiedeva il saldo di .4.200,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la tassa reclamo di .50,00 e la ricevuta in originale della Raccomandata alla Società, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Francesco CUCINOTTA nei confronti della Società S.S.MILAZZO per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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