LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca VITELLI/A.S.FORTIS SPOLETO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca VITELLI/A.S.FORTIS SPOLETO Con Racc.A.R. in data 10/8/05 il sig.Luca VITELLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.FORTIS SPOLETO F.C. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 7.500,00. Precisando di aver percepito solo acconti per .5.600,00, richiedeva il saldo di .1.900,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la tassa reclamo di .50,00 e la ricevuta in originale della Raccomanda inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Luca VITELLI, nei confronti della Società A.S.FORTIS SPOLETO F.C. per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it