COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SANNI NICCOLO’ (tesserato Sestese Calcio A.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 5 del 21.09.2005 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SANNI NICCOLO’ (tesserato Sestese Calcio A.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 5 del 21.09.2005 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica al calciatore Sanni Niccolò per aver colpito con un pugno un avversario. La sanzione è stata così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.; propone reclamo il Sanni sostenendo che il colpo inflitto all’avversario non sarebbe stato intenzionale e che, in ogni caso, si sarebbe trattato di uno schiaffo e non già di un pugno. Chiede quindi la riduzione della squalifica; l’assunto del reclamante è smentito dal referto arbitrale che, come è noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Si osserva, comunque, che anche qualora si fosse trattato di uno schiaffo, anziché di un pugno, la circostanza sarebbe irrilevante ai fini della richiesta riduzione in quanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è pari al minimo edittale previsto dalla nuova formulazione dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S. per episodi di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Il reclamo deve quindi essere respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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