COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUGUGLIETTI CARMINE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUGUGLIETTI CARMINE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Polisportiva Alghero S.r.l., dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data 22.09.2005, copia degli atti relativi alla gara Tritium-Alghero del 18.09.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 20 del 21.09.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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