COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000.00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000.00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo proposto dalla Viribus Unitis avverso la sanzione dell’ammenda di _ 3.000,00 e diffida inflitta dal Giudice Sportivo (C.U. n. 26 del 05.10.2005) all’esito del rapporto dell’arbitro della gara Viribus Unitis-Comiso del 02.10.2005; preso atto che la reclamante chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda e l’annullamento della diffida sul rilievo della insussistenza di danni arrecati dai tifosi della Società reclamante ai calciatori della squadra ospite e all’arbitro nello spogliatoio alla fine della gara e della sostanziale lievità della condotta, osserva i l reclamo va respinto. Dal rapporto dell’arbitro, assistito da fede privilegiata,e comunque dalle stesse ammissioni della reclamante non vi è alcun dubbio che alla fine della gara i tifosi della Viribus Unitis si sono introdotti nello spogliatoio “scagliandosi” contro l’arbitro che riuscì ad evitare l’aggressione solo per l’intervento di un dirigente. Risulta altresì che gli stessi tifosi della reclamante colpirono con sputi i calciatori della squadra avversaria. Tenuto conto che la reclamante è stata già sanzionata in data 23.03.2005 dal Giudice Sportivo con la squalifica del campo per due giornate per fatti più gravi e comunque determinati dalla condotta violenta dei propri tifosi e che, nel caso di specie sussiste anche la recidiva di cui all’art. 16 comma 2 del C.G.S., la sanzione irrogata appare congrua in relazione alla gravità dei fatti accertati, P.Q.M. Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it