COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERGORI MANUEL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005
Decisione della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERGORI
MANUEL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo proposto dalla Società SS. Villacidrese Calcio avverso le decisioni del
Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 34 del 19.10.2005,
rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del C.U., a termini del disposto dell’art. 32, comma 2 del C.G.S.;
rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione il
27.10.2005,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società SS. Villacidrese Calcio S.r.l. e,
per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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