COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti; rilevato che nessuno è comparso per la reclamante ritualmente avvisata, osserva: •Il G.S. ha inflitto l’ammenda di _ 2.000,00 e la diffida alla reclamante per la condotta violenta ed offensiva nei confronti della terna arbitrale ascritta ad un suo presunto sostenitore dopo la fine della gara a distanza di qualche centinaio di metri dallo stadio; •Propone reclamo la Nuova Avezzano sostenendo la non riferibiltà alla Società dell’autore del fatto e la insussistenza dei requisiti della responsabilità oggettiva; •Effettivamente nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro l’ignoto aggressore non viene qualificato come sostenitore dell’Avezzano né tale circostanza può evincersi aliunde, anche perché il fatto è ascritto ad un soggetto isolato e non ad un gruppo di persone; •Tale circostanza è assorbente di tutte le ulteriori censure al fine dell’accoglimento del reclamo che appare fondato. P.Q.M. Accoglie il reclamo e per l’effetto revoca le sanzioni irrogate. Nulla per la tassa non versata.
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