COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005
Decisione della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA
DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti;
rilevato che nessuno è comparso per la reclamante ritualmente avvisata, osserva:
•Il G.S. ha inflitto l’ammenda di _ 2.000,00 e la diffida alla reclamante per la condotta
violenta ed offensiva nei confronti della terna arbitrale ascritta ad un suo presunto
sostenitore dopo la fine della gara a distanza di qualche centinaio di metri dallo
stadio;
•Propone reclamo la Nuova Avezzano sostenendo la non riferibiltà alla Società
dell’autore del fatto e la insussistenza dei requisiti della responsabilità oggettiva;
•Effettivamente nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro l’ignoto aggressore
non viene qualificato come sostenitore dell’Avezzano né tale circostanza può
evincersi aliunde, anche perché il fatto è ascritto ad un soggetto isolato e non ad un
gruppo di persone;
•Tale circostanza è assorbente di tutte le ulteriori censure al fine dell’accoglimento del
reclamo che appare fondato.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e per l’effetto revoca le sanzioni irrogate. Nulla per la tassa non
versata.
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