COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIGLIORINI GIANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005
Decisione della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRENTINO CALCIO 1921 S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIGLIORINI GIANNI
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva in fatto quanto segue.
L’arbitro al 47° del primo tempo espelleva su segnalazione del proprio assistente il
calciatore Migliorini Gianni, il quale a giuoco fermo colpiva con un pugno sul labbro un
avversario, senza tuttavia precludere allo stesso il prosieguo della gara.
La reclamante ha dedotto che il Migliorini ebbe a raggiungere l’avversario non con il
pugno bensì con una semplice spinta che lo faceva cadere, in maniera peraltro
esagerata. E che il calciatore colpito non aveva subito la sostituzione per questo motivo
in quanto egli aveva continuato a giocare sino al 21° del secondo tempo. Ha chiesto la
riduzione della sanzione.
Il reclamo è infondato.
Premesso che non vi sono motivi validi per ritenere che il Migliorini abbia colpito
l’avversario con una spinta e non con un pugno, non essendo stati introdotti dalla
reclamante elementi utili a smentire il referto dell’arbitro, che è fonte di prova privilegiata,
si osserva che lo stesso referto non ha affatto riportato che il calciatore avversario del
Migliorini non proseguì la gara in conseguenza del colpo ricevuto, ma ha attestato
l’esatto contrario e, cioè, che l’accaduto non impedì al calciatore di seguitare a giocare.
La squalifica inferta al Migliorini è rispettosa della norma di cui all’art. 14 comma 2 bis
lett. b del C.G.S. che fissa il minimo edittale in tre giornate di squalifica in riferimento ad
atti di violenza tra i quali appare rientrare il caso di specie,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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