COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005 Decisione della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIEROTTI MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04.11.2005
Decisione della Commissione disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALGHERO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIEROTTI MASSIMO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, udita la Società reclamante, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
con il quale il calciatore Pienotti Massimo è stato squalificato per due gare effettive
“perché in segno di protesta, scagliava con forza il pallone contro la rete di recinzione,
nella circostanza rivolgeva ad un assistente arbitrale gesti ed espressioni offensive”.
Preliminarmente osserva che la prova a mezzo cassetta VHS depositata dalla
reclamante, deve ritenersi inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del C.G.S..
Rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possono
indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione irrogata.
Considerato che a norma del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi
fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, e che pertanto per quanto nel suddetto
referto contenuto (ed alla luce di quanto riportato nel supplemento di referto
dell’assistente arbitrale n. 2 richiesto da questa Commissione) la squalifica appare
appena congrua all’entità dei fatti,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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