COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIORDANI LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 41 del 02.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIORDANI LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 41 del 02.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Caratese/Seregno del 30.10.2005, ha comminato la punizione sportiva della squalifica per tre giornate, ex art. 14 comma 2 bis del C.G.S., al calciatore Giordani Luca della Società U.S. Caratese perché a fine gara, dopo aver rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario, nella circostanza, “lo colpiva con una testata sulla fronte senza tuttavia provocargli conseguenze fisiche”. La Società U.S. Caratese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., contestando l’entità e le modalità della condotta così come descritto nel referto dell’arbitro. Infatti ritiene il ricorrente che non si è trattato di una testata ma di un semplice “faccia a faccia” tra due contendenti senza, peraltro, “portare colpi di nessun tipo”; pertanto chiede che venga ridotta la squalifica in oggetto. Il ricorso è infondato e va respinto. Va, infatti, osservato che la Società U.S. Caratese non ha indicato alcun elemento probatorio a sostegno della propria tesi; di conseguenza ex art. 31 lett. A1), fa piena prova il rapporto dell’arbitro. Inoltre è necessario evidenziare che il Giudice Sportivo ha inflitto il minimo della pena edittale prevista per i fatti di condotta violenta ex art. 14 comma 2 bis lett. B, P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S. Caratese. Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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