LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 6 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LORENZI Stefano (gara Treviso-Milan del 25/9/05 – C.U. 88 del 27/9/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 6 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LORENZI Stefano (gara Treviso-Milan del 25/9/05 – C.U. 88 del 27/9/05). Il procedimento La Soc. Treviso ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Stefano Lorenzi, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Treviso – Milan del 25.9.2005, avendo cioè egli colpito al volto – con il braccio sinistro allargato – il calciatore avversario Shevchenko, che si trovava lateralmente dietro di lui all’interno dell’area di rigore, mentre il pallone – in possesso di altro giocatore avversario – correva all’altezza della linea di fondo. La reclamante contesta la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, negando che il gesto posto in essere dal Lorenzi possa essere sfuggito all’arbitro o comunque al collaboratore che si trovava in linea rispetto all’azione, che esso si connoti come avulso dal contesto del giuoco stesso e che vi si possa riconoscere l’intenzionalità, l’intrinseca pericolosità e la natura violenta. Lamenta inoltre la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo pertanto la revoca della sanzione o comunque, in via subordinata, la sua congrua riduzione. All’odierna udienza sono comparsi il difensore della reclamante (che ha ribadito i motivi del gravame) ed il calciatore Lorenzi, il quale, pur ammettendo di avere consapevolmente allungato il proprio braccio in direzione dell’avversario, ha negato che il proprio gesto avesse finalità o connotati di violenza, spiegando cioè che – nel tentativo di “anticipare il movimento dell’avversario” – con la mano egli ha accidentalmente finito con il colpire il calciatore Shevchenko. La Commissione, al fine di un compiuto approfondimento istruttorio e sull’istanza della Società reclamante, ha quindi interpellato telefonicamente l’arbitro della gara, il quale ha precisato che effettivamente l’episodio in oggetto non era stato visto né da lui né dai suoi collaboratori. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi dunque la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. Si osserva in premessa che sussistono pienamente i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva ai sensi dell’art. 31, lett. a), C.G.S., tenuto conto – in particolare – del fatto che il requisito secondo cui l’episodio denunciato debba essere avulso dall’azione di giuoco è stato espunto dalla norma del Codice a seguito della sua recente modifica. Ciò posto, da un attento esame del filmato televisivo, effettuato anche attraverso la sua visione al “ralenty”, si ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Lorenzi presenta effettivamente i connotati della intenzionalità (peraltro ammessa dallo stesso calciatore) e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario, in quanto palesemente diretta ad impedire il libero movimento del calciatore avversario con modalità – quali il volontario e “mirato” allargamento all’indietro il braccio sinistro ed il suo “puntamento” al viso del proprio antagonista, onde impedire che egli potesse sopravanzarlo – che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva). Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo risultante dalla sua ultima modifica. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Stefano Lorenzi; dispone l'incameramento della tassa.
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