LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Messina del 28/8/05 – C.U. n. 52 del 6/9/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Lazio-Messina del 28/8/05 - C.U. n. 52 del 6/9/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di € 1.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Lazio-Messina del 28/8/2005, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva che quella dei sostenitori messinesi sarebbe stata una
condotta comunemente catalogata come irriguardosa e non offensiva. Di conseguenza, si
rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva, anche
in considerazione della lievissima entità del comportamento stesso.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, nel corso della gara, i sostenitori della reclamante hanno
intonato cori offensivi nei confronti della Società avversaria.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 10, n. 2, del C.G.S. secondo il quale le
Società sono responsabili per i cori, le grida e ogni altra manifestazione che siano
espressione di violenza.
Tuttavia, valutato il comportamento complessivo tenuto dai sostenitori della Soc. Messina e
il fatto che si trattava di gara giocata in trasferta, appare sufficientemente afflittiva la
sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
l’ammenda a € 750,00; dispone la restituzione della tassa.
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