LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 25 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. ILIEV Ivica, calciatore della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 24/10/05). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 25 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. ILIEV Ivica, calciatore della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 - C.U. n. 125 del 24/10/05). Procedura d’urgenza. Il procedimento Il calciatore Iliev Ivica, tesserato per la Soc. Messina., ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Messina-Ascoli del 22/10/2005 (simulazione in area di rigore), chiedendo la revoca della sanzione o in subordine la sua riduzione. In via preliminare, il reclamante rileva la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3) CGS, non risultando dimostrata dalle immagini la “evidente simulazione”. Nel merito, il reclamante afferma di aver compiuto un movimento assolutamente innaturale, non essendosi pertanto trattato di un gesto un gesto volontario ma di una caduta avvenuta in conseguenza all’impatto con la gamba dell’avversario. Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione irrogata sia illegittima, data l’inapplicabilità dell’art. 31, comma a3) C.G.S., il quale mira a sanzionare quei comportamenti volontari gravemente scorretti ed antisportivi. In subordine, il reclamante chiede una riduzione della sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara, non avendo lo stesso posto in essere alcun gesto di esultanza ma essendo stati i compagni di squadra ad avvicinarsi a lui per festeggiare il rigore appena concesso. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non sia fondato. Dalla visione delle riprese televisive utilizzate dal Giudice Sportivo per l’adozione della propria decisione, appare chiaramente che il reclamante, ricevuto il pallone dentro l’area di rigore avversaria, si è diretto verso la porta, incontrando sulla propria strada il difensore Domizzi, il quale allungava la propria gamba nell’evidente tentativo di intercettare il pallone, per sottrarlo al possesso di Iliev. Senza che alcun contatto sia avvenuto tra i due calciatori, Iliev, sollevandosi come se fosse stato urtato sulla propria gamba sinistra dalla gamba dell’avversario, cade a terra. Durante l’azione, l’arbitro si trovava – come dimostrano chiaramente le immagini televisive – in una posizione laterale che non gli consentiva una visuale completa e “libera” dell’azione di Iliev. Appare pertanto pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice Sportivo, che qui si richiama integralmente. La descrizione dell’episodio proposta dall’Iliev – e, in particolare, le cause che avrebbero provocato la sua caduta – non è accoglibile essendo in realtà evidente come il calciatore, pur avendo evitato il contatto, si sia sollevato da terra producendosi in un “tuffo” con l’evidente intento di trarre in inganno il direttore di gara. Analogamente, non sembrano accoglibili le argomentazioni addotte dal calciatore relative ad una presunta eccessiva afflittività della sanzione. La condotta dell’Iliev successiva all’assegnazione del calcio di rigore è stata infatti correttamente valutata dal Giudice Sportivo al fine di un aggravamento della pena, considerato l’alto grado di antisportività di una simile condotta. Il dispositivo La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Iliev Ivica; dispone l'incameramento della tassa.
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