LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. CON PROCEDURA D’URGENZA AVVERSO SQUALIFICA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 18/10/2005 DIRIGENTE RICCARDI ANGELO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA MANFREDONIA-GELA DEL 2 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. CON PROCEDURA D’URGENZA AVVERSO SQUALIFICA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 18/10/2005 DIRIGENTE RICCARDI ANGELO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA MANFREDONIA-GELA DEL 2 OTTOBRE 2005). La società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe, lamentando l'eccessiva severità dello stesso e richiedendo la riduzione della relativa sanzione. La richiesta viene motivata con le seguenti considerazioni: - la natura non offensiva delle frasi rivolte all'arbitro ; - la particolare tensione agonistica che caratterizzava il momento finale della gara, che indubbiamente ha influito sulle esternazioni del dirigente. All'odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della società ricorrente. Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Il puntuale e dettagliato rapporto del direttore di gara evidenzia un biasimevole comportamento del dirigente Angelo Riccardi, che in veste di accompagnatore ufficiale venendo meno alle sue mansioni si avvicina all'arbitro apostrofandolo con frasi di natura oggettivamente offensiva; nè può costituire circostanza attenuante il concitato finale di gara, in quanto proprio in simili circostanze il dirigente accompagnatore deve essere il primo a manifestare calma e compostezza onde evitare spiacevoli contestazioni. Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo con procedura d’urgenza della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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