LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO MORTELLITI (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA ANCONA-BELLARIA IGEA M. DEL 2 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO MORTELLITI
(C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA ANCONA-BELLARIA IGEA M. DEL 2
OTTOBRE 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo infliggeva la
squalifica per quattro gare effettive al calciatore dell’Ancona S.p.a., Mortelliti
Francesco, per atto di particolare violenza verso un avversario, avendo colpito
quest’ultimo con un pugno al viso, provocandogli un vistoso ematoma e
costringendolo a lasciare il campo in barella.
Avverso tale delibera proponeva rituale reclamo la società, chiedendo
la riduzione della squalifica del suo calciatore a due giornate o, in subordine, a
tre giornate.
La reclamante evidenziava che, come risultava anche dal referto
dell’assistente arbitro, tutto era accaduto quando il Mortelliti, cercando di
divincolarsi dalla trattenuta avversaria – sanzionata dal direttore di gara – si
era fisicamente scomposto e aveva impattato accidentalmente con la mano
aperta il volta dell’altro calciatore: sottolineava ancora la società che la
modestia del contatto era dimostrata dalle leggerissime conseguenze fisiche
derivate che, in sostanza, si erano ridotte a un ematoma, facilissimo a
prodursi nella zona (zigomo) che era stata attinta.
All’odierna riunione comparivano per la reclamante il D.S. Traini e il
difensore avv. Trentalancia i quali ribadivano le argomentazioni e le richieste
già proposte nello scritto.
Ritiene la Commissione che la decisione del Giudice Sportivo vada
confermata.
Risulta dal referto dell’assistente arbitrale – peraltro non contestato -
che il calciatore Mortelliti “… .nel divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario ha
dato, contemporaneamente al fischio del collega arbitro, un pugno
all’avversario… .”.
La intenzionalità – al limite indiretta – dell’atto violento è dimostrata
dalla circostanza che il colpo venne inferto con un pugno e non, come
sostiene la reclamante, a mano aperta: è evidente, infatti, che la conseguenza
non voluta di un divincolamento liberatorio può prodursi in un gesticolare
scomposto e indifferenziato, ma è esclusa quando la mano viene
preventivamente chiusa per produrre un maggiore impatto e, quindi, una
maggiore offesa.
Circa la “contemporaneità” fra il fischio arbitrale e il colpo, essa non
assume alcun significato, poiché chiaramente si tratta di una occasionalità
temporale e non di una connessione causale avente un rilievo di
giustificazione o attenuazione.
La misura delle sanzione appare congrua, poiché appena superiore al
minimo e, pertanto, proporzionata alle caratteristiche dell’atto violento e alle
conseguenze di esso.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Ancona S.p.a.
La tassa va addebitata.
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