LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA LATINA-IGEA VIRTUS B. DEL 2 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.250,00
EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA LATINA-IGEA VIRTUS B. DEL 2
OTTOBRE 2005).
Con fax del 5 Ottobre 2005 il segretario generale dell’A.S. Latina S.r.l.
ha preannunciato reclamo avverso la delibera in epigrafe indicata.
La segreteria di questa Commissione ha provveduto a trasmettere per
fax copia degli atti in data 6 Ottobre (come da documentazione in atti,
attestante anche con sigla O.K. l’avvenuta ricezione).
Il reclamo è pervenuto il 12 Ottobre e quindi, ai sensi dell’art.34 commi
2 e 6 del C.G.S., è tardivo, perché proposto oltre i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione della decisione.
Per questi motivi, la Commissione visti gli artt. 29 comma 5 e 34 commi
2 e 6 del C.G.S.
d i c h i a r a
inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla società A.S. Latina
S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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