LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA TARANTO-ANDRIA BAT DEL 2 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.100,00 EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA TARANTO-ANDRIA BAT
DEL 2 OTTOBRE 2005).
Il rappresentante legale della società Taranto Sport S.r.l. ha presentato
reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha comminato alla
società l’ammenda di 3.100,00 euro per “lancio sul terreno di gioco di due
bottigliette semipiene, senza conseguenze, nonché per ripetuti cori e grida
volgarmente offensive dell’opposta tifoseria” nel corso della gara Taranto-
Andria Bat del 2/10/2005.
La reclamante chiede in tesi l’annullamento della delibera, in ipotesi la
riduzione della sanzione, evidenziando che la partita, considerata ad alto
rischio, si è svolta del tutto regolarmente e non ha fatto registrare fatti di
rilievo; rileva, inoltre, che non vi è proporzione tra l’ammenda decisa per il
Taranto e quella irrogata all’altra società per fatti contestuali e
sostanzialmente uguali; così come non vi è proporzione tra l’ammenda in
discussione e quelle irrogate per fatti più gravi a società diverse in altre
occasioni.
All’odierna riunione è comparso, per la reclamante, l’avvocato Di
Ponzio, che ha ribadito quanto già esposto nell’atto scritto.
La decisione del Giudice Sportivo riposa sulla relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini, che riporta le frasi indirizzate dai tifosi
tarantini a quelli dell’Andria, al 21°, al 26° e al 50° minuto, e quelle degli
andriesi, rivolte per due volte ai tifosi avversari.
Considerato che le volgari ingiurie sono state reciproche e che quelle in
danno dei tifosi della squadra ospitata sono in qualche modo più pesanti e
reiterate per tre volte, ritiene la Commissione che sia sanzione adeguata
quella di 1.500,00 euro di ammenda.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.
riducendo l’ammenda a 1.500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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