LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.86/C del 26/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE DANIELE FORTUNATO (A.C. CUNEO 1905 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA PRO VERCELLI-CUNEO DEL 9 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.86/C del 26/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO ALLENATORE DANIELE FORTUNATO (A.C. CUNEO 1905
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.71/C
DELL’ 11/10/2005 GARA PRO VERCELLI-CUNEO DEL 9 OTTOBRE 2005).
Con ricorso del 12 ottobre 2005 il sig. Daniele Fortunato, allenatore
dell’AC Cuneo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, giusto
comunicato ufficiale n. 71/C dell’11 ottobre 2005, a fronte della quale è stato
squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro
durante la gara (esplulso)”.
Deduce di non aver proferito alcuna frase offensiva verso il direttore di
gara.
All’odierna riunione nessuno è presente in rappresentanza del
ricorrente.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
arbitrale, costituente prova certa, risulta incontestabilmente che il sig.
Fortunato, dopo una decisione arbitrale, è “entrato sul terreno di gioco (3/4
metri) urlando: “sei un buffone, hai rovinato la partita. Vergognati”.
Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto
offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del direttore di gara, tra
l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe, “urlando” ed entrando
all’interno del rettangolo di gioco.
Inoltre va considerato che il comportamento contestato al reclamante è
stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che
dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento
sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo dell’allenatore Daniele Fortunato (A.C. Cuneo 1905
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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