LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.86/C del 26/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE DANIELE FORTUNATO (A.C. CUNEO 1905 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA PRO VERCELLI-CUNEO DEL 9 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.86/C del 26/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE DANIELE FORTUNATO (A.C. CUNEO 1905 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA PRO VERCELLI-CUNEO DEL 9 OTTOBRE 2005). Con ricorso del 12 ottobre 2005 il sig. Daniele Fortunato, allenatore dell’AC Cuneo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, giusto comunicato ufficiale n. 71/C dell’11 ottobre 2005, a fronte della quale è stato squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (esplulso)”. Deduce di non aver proferito alcuna frase offensiva verso il direttore di gara. All’odierna riunione nessuno è presente in rappresentanza del ricorrente. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto arbitrale, costituente prova certa, risulta incontestabilmente che il sig. Fortunato, dopo una decisione arbitrale, è “entrato sul terreno di gioco (3/4 metri) urlando: “sei un buffone, hai rovinato la partita. Vergognati”. Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del direttore di gara, tra l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe, “urlando” ed entrando all’interno del rettangolo di gioco. Inoltre va considerato che il comportamento contestato al reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo dell’allenatore Daniele Fortunato (A.C. Cuneo 1905 S.r.l.). La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it