LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 400,00 EURO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA LECCO-VALENZANA DEL 23 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 400,00 EURO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA LECCO-VALENZANA DEL 23 OTTOBRE 2005). Il Giudice Sportivo (C.U. n. 85/C del 25/10/2005) ha inflitto l’ammenda di 400,00 euro alla società Valenzana Calcio S.r.l. perché “al termine della gara tesserati o addetti alla società danneggiavano una parte del servizio igienico loro destinato”. Quanto sopra con riferimento alla gara Lecco-Valenzana del 23/10/2005. Avverso tale provvedimento la Valenzana ha presentato reclamo scritto. Nelle proprie doglianze la società espone che alla fine dell’incontro nessuno della società ospitante aveva contestato alcunché e che il danno, in sostanza, pur accertato dall’arbitro, avrebbe potuto benissimo essere preesistente, con ciò sottolineando la mancanza di elementi probatori certi e tempestivi. Si richiede pertanto la cancellazione dell’ammenda. Alla riunione odierna nessun esponente della società è presente. Questa Commissione, pur in mancanza di testimonianze ufficiali e circostanziate, ritiene che le doglianze della Valenzana S.r.l. non siano fondate. E’ ben vero infatti che al termine della gara da parte dei dirigenti del Lecco non è stato fatto addebito diretto alcuno, ma è stato fatto molto di più, ovvero richiamare il giudice dell’incontro a constatare il danno al momento. Analogo appropriato e corretto intervento non era stato viceversa posto in essere all’inizio della partita da parte della società ospite. Nessun dirigente accompagnatore o addetto all’arbitro (quest’ultima figura risulta tra l’altro non presente) si era infatti tempestivamente preoccupato di segnalare l’inconveniente ai dirigenti della società ospitata e al medesimo direttore di gara. Ciò sarebbe del tutto logico, sia per ragioni di funzionalità sia in via cautelare. Ciò fa fondatamente ritenere che all’inizio gli spogliatoi della società ospitata fossero perfettamente attrezzati e funzionali e che il danno provocato sia solo un possibile episodio di fine partita. Questa Commissione ritiene pertanto appropriato che la società Valenzana debba essere sanzionata, operando nondimeno una riduzione dell’ammenda a 300,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Valenzana Calcio S.r.l. riducendo l’ammenda a 300,00 euro. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it