LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 400,00 EURO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA LECCO-VALENZANA DEL 23 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
400,00 EURO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA LECCO-VALENZANA DEL
23 OTTOBRE 2005).
Il Giudice Sportivo (C.U. n. 85/C del 25/10/2005) ha inflitto l’ammenda
di 400,00 euro alla società Valenzana Calcio S.r.l. perché “al termine della
gara tesserati o addetti alla società danneggiavano una parte del servizio
igienico loro destinato”.
Quanto sopra con riferimento alla gara Lecco-Valenzana del
23/10/2005.
Avverso tale provvedimento la Valenzana ha presentato reclamo
scritto.
Nelle proprie doglianze la società espone che alla fine dell’incontro
nessuno della società ospitante aveva contestato alcunché e che il danno, in
sostanza, pur accertato dall’arbitro, avrebbe potuto benissimo essere
preesistente, con ciò sottolineando la mancanza di elementi probatori certi e
tempestivi.
Si richiede pertanto la cancellazione dell’ammenda.
Alla riunione odierna nessun esponente della società è presente.
Questa Commissione, pur in mancanza di testimonianze ufficiali e
circostanziate, ritiene che le doglianze della Valenzana S.r.l. non siano
fondate.
E’ ben vero infatti che al termine della gara da parte dei dirigenti del
Lecco non è stato fatto addebito diretto alcuno, ma è stato fatto molto di più,
ovvero richiamare il giudice dell’incontro a constatare il danno al momento.
Analogo appropriato e corretto intervento non era stato viceversa posto
in essere all’inizio della partita da parte della società ospite.
Nessun dirigente accompagnatore o addetto all’arbitro (quest’ultima
figura risulta tra l’altro non presente) si era infatti tempestivamente
preoccupato di segnalare l’inconveniente ai dirigenti della società ospitata e al
medesimo direttore di gara. Ciò sarebbe del tutto logico, sia per ragioni di
funzionalità sia in via cautelare.
Ciò fa fondatamente ritenere che all’inizio gli spogliatoi della società
ospitata fossero perfettamente attrezzati e funzionali e che il danno provocato
sia solo un possibile episodio di fine partita.
Questa Commissione ritiene pertanto appropriato che la società
Valenzana debba essere sanzionata, operando nondimeno una riduzione
dell’ammenda a 300,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Valenzana Calcio S.r.l.
riducendo l’ammenda a 300,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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