LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CANGINI (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA CISCO ROMA-RIETI DEL 15 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CANGINI (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA CISCO ROMA-RIETI DEL 15 OTTOBRE 2005). Con delibera del Giudice Sportivo Davide Cangini, calciatore del Cisco Calcio Roma S.r.l., veniva squalificato per tre gare effettive per avere colpito con una gomitata al petto un avversario. Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, facendo presente che l’atto era stato compiuto in azione di giuoco, protestando che la gomitata non aveva avuto alcun effetto né provocato conseguenze di sorta, ditalché, commisurando l’entità della sanzione al caso concreto, l’irrogata squalifica era da ritenersi esagerata, non potendo ritenersi qualificabile come atto di violenza il comportamento tenuto dal Cangini e concludeva per la riduzione della sanzione. All’odierna riunione era presente il difensore che si riportava all’atto di reclamo. Osserva la Commissione che il reclamo merita di essere accolto. Provato il fatto storico posto a fondamento del deliberato del Giudice Sportivo dalla puntuale descrizione del direttore di gara (gomitata al petto nell’intento di liberarsi dalla marcatura colpendo l’avversario che si trovava alle spalle), rileva la Commissione che nel caso in argomento l’impiego di energia fisica da parte del Cangini in danno dell’avversario deve ritenersi sostanzialmente inidoneo a produrre conseguenze apprezzabili al soggetto passivo della violenza, avuto riguardo alle concrete dinamiche dell’azione (gomitata inferta ad una sede non delicata quale il petto e roteando il busto nel tentativo di divincolarsi: vedasi in particolare il dettagliato supplemento del direttore di gara acquisito dalla Commissione). Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art. 14 comma I° C.G.S., che la sanzione irrogata non sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive. Il reclamo proposto va pertanto parzialmente accolto secondo la richiesta proposta in via subordinata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata dal primo Giudice a due gare di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Davide Cangini a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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