LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON DIFFIDA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA GALLIPOLI-ANDRIA BAT DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
10.000,00 EURO CON DIFFIDA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA
GALLIPOLI-ANDRIA BAT DEL 16 OTTOBRE 2005).
Con atto in data 26/10/2005 la società Gallipoli Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
La suddetta società non ha fatto seguito, per cui si impone ai sensi
dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di
inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma
dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Gallipoli Calcio
S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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