LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CAMPROFRANCO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ MODICA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CAMPROFRANCO (C.U.
N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE
2005).
Con delibera del Giudice Sportivo Davide Campofranco, calciatore del
Modica Calcio S.r.l., veniva squalificato per due gare effettive per avere
colpito con una testata all’orecchio un avversario in reazione.
Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, facendo
presente che l’atto compiuto in reazione non aveva avuto alcun effetto né
provocato conseguenze di sorta, ditalché, commisurando l’entità della
sanzione al caso concreto, l’irrogata squalifica era da ritenersi esagerata e
concludeva per la riduzione della sanzione.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo merita di essere rigettato.
Il fatto storico posto a fondamento del deliberato del Giudice Sportivo è
puntualmente descritto dal direttore di gara (testata ad un orecchio
dell’avversario) deve ritenersi senza alcun dubbio atto di violenza in quanto
concretizzatosi in impiego di energia fisica idonea a produrre conseguenze
apprezzabili al soggetto passivo della violenza; del pari correttamente
apprezzata dal primo Giudice l’attenuante dell’aver agito il Campofranco in
reazione.
Equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto si ritiene pertanto
l’irrogata sanzione, con conseguente rigetto del reclamo proposto.
Per questi motivi, la Commissione
d el i b e r a
di respingere il reclamo della società Modica Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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