LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO LA ROSA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO LA ROSA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE 2005). Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Francesco La Rosa, tesserato per la società Taranto Sport S.r.l., perché nel corso della gara Taranto–Modica del 16 ottobre 2005 “a gioco fermo colpiva con un pugno al capo un avversario facendolo cadere a terra, procurandogli notevole arrossamento della fronte”. La società ha presentato reclamo, lamentando l’eccessività della sanzione con le seguenti argomentazioni: - il colpo inferto dal La Rosa al calciatore avversario, Davide Campofranco, non ha avuto alcuna conseguenza fisica, tanto che, come risulta dal referto arbitrale, "dopo essere stato colpito ... prima di cadere a terra colpiva volontariamente con una testata sull’orecchio l’avversario”, e successivamente entrambi i calciatori, espulsi, uscivano dal campo “con le loro gambe”; - non si è trattato di un pugno, perché in questo caso diverse sarebbero state le conseguenze, ma al massimo di una manata ed il rossore notato dall’arbitro non implica alcuna violenza, considerando che la parte interessata, il volto, è una parte anatomica piena di vasi sanguigni e, quindi, qualsiasi colpo, anche lievissimo, può procurare del rossore; - sulla base di precedenti decisioni, sanzione congrua è quella di due giornate di squalifica, stante l’assenza di conseguenze fisiche e anche perché tutta la squadra non ebbe a protestare dopo l’espulsione del compagno. All’odierna riunione nessuno è comparso. Sulla base dell’esame degli atti va confermata la decisione impugnata, posto che l’art. 14, comma 2-bis C.G.S., così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica: a) … ; b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. Infatti, la condotta descritta dall’arbitro, che parla di “giuoco fermo” e di “pugno sulla fronte” con conseguente arrossamento, depone per l’atto di violenza, intendendosi per violenza (personale) l’impiego di apprezzabile energia fisica in danno di una persona. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it