LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO LA ROSA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO LA ROSA (C.U.
N.78/C DEL 18/10/2005 GARA TARANTO-MODICA DEL 16 OTTOBRE
2005).
Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore
Francesco La Rosa, tesserato per la società Taranto Sport S.r.l., perché nel
corso della gara Taranto–Modica del 16 ottobre 2005 “a gioco fermo colpiva
con un pugno al capo un avversario facendolo cadere a terra, procurandogli
notevole arrossamento della fronte”.
La società ha presentato reclamo, lamentando l’eccessività della
sanzione con le seguenti argomentazioni:
- il colpo inferto dal La Rosa al calciatore avversario, Davide
Campofranco, non ha avuto alcuna conseguenza fisica, tanto che, come
risulta dal referto arbitrale, "dopo essere stato colpito ... prima di cadere a
terra colpiva volontariamente con una testata sull’orecchio l’avversario”, e
successivamente entrambi i calciatori, espulsi, uscivano dal campo “con le
loro gambe”;
- non si è trattato di un pugno, perché in questo caso diverse sarebbero
state le conseguenze, ma al massimo di una manata ed il rossore notato
dall’arbitro non implica alcuna violenza, considerando che la parte interessata,
il volto, è una parte anatomica piena di vasi sanguigni e, quindi, qualsiasi
colpo, anche lievissimo, può procurare del rossore;
- sulla base di precedenti decisioni, sanzione congrua è quella di due
giornate di squalifica, stante l’assenza di conseguenze fisiche e anche perché
tutta la squadra non ebbe a protestare dopo l’espulsione del compagno.
All’odierna riunione nessuno è comparso.
Sulla base dell’esame degli atti va confermata la decisione impugnata,
posto che l’art. 14, comma 2-bis C.G.S., così recita: “Ai calciatori responsabili
delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara,
si applica come sanzione minima la squalifica: a) … ; b) per tre giornate o a
tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o
altre persone presenti”.
Infatti, la condotta descritta dall’arbitro, che parla di “giuoco fermo” e di
“pugno sulla fronte” con conseguente arrossamento, depone per l’atto di
violenza, intendendosi per violenza (personale) l’impiego di apprezzabile
energia fisica in danno di una persona.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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