LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ARCANGELO SCIANNIMANICO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA GIULIANOVA-FERMANA DEL 16 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ARCANGELO SCIANNIMANICO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA GIULIANOVA-FERMANA DEL 16 OTTOBRE 2005). Con atto in data 18/10/2005 la società Fermana Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. La suddetta società non ha fatto seguito, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Fermana Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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