LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIOVANNI VOLPATO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA SAN MARINO-PIZZIGHETTONE DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIOVANNI VOLPATO
(C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA SAN MARINO-PIZZIGHETTONE DEL
16 OTTOBRE 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato il
calciatore Giovanni Volpato (San Marino Calcio S.r.l.) per tre gare “perché con
il pallone non a distanza di gioco colpiva con una gomitata al volto un
avversario il quale per conseguenza doveva essere sostituito”.
Ha proposto reclamo la società, intervenuta insieme al calciatore
all’odierno dibattimento, per ottenere una riduzione della sanzione ed ha
sostenuto che la gomitata inferta all’avversario è stata del tutto accidentale e
non volontaria. Inoltre, si fa notare che l’antagonista colpito doveva essere
comunque sostituito come era stato segnalato in precedenza dai dirigenti
della compagine avversaria.
Osserva la Commissione che dal rapporto dell’assistente arbitrale che
ha rilevato l’episodio risulta certo che il Volpato “colpiva con una gomitata al
viso un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco...”. La tesi
della reclamante circa l’involontarietà del gesto è perciò apertamente smentita
dagli atti ufficiali e non vi è dubbio che la gomitata al volto sia un atto di per sé
violento, indipendentemente dalle conseguenze che ad altri fini possono
essere valutati.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta perciò adeguata all’atto
di violenza compiuto dal calciatore Giovanni Volpato e merita integrale
conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società San Marino Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIOVANNI VOLPATO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA SAN MARINO-PIZZIGHETTONE DEL 16 OTTOBRE 2005)."