LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE MENOLASCINA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA NAPOLIMANFREDONIA DEL 16 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE MENOLASCINA (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA NAPOLIMANFREDONIA DEL 16 OTTOBRE 2005). Riferisce l’arbitro della gara Napoli-Manfredonia di avere espulso il calciatore Michele Menolascina (S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.) perché, al 15° del secondo tempo dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, gli si faceva incontro con fare minaccioso e, apostrofato con la frase “ma che fai?”, gli dava una leggera spinta sul petto con tutte e due le mani senza provocare dolore. Per questa infrazione disciplinare il Giudice sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Menolascina. Per ottenere una riduzione alla sanzione, ha proposto reclamo la società sostenendo l’eccessività della stessa in quanto il calciatore non avrebbe fatto assunto atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, ma semplicemente tentato di attirare l’attenzione dello stesso sulle sue proteste che appaiono espresse in modo del tutto civile. Osserva la Commissione che il fatto puntualmente descritto dall’arbitro nel proprio rapporto è sostanzialmente confermato dalla reclamante pur avendo essa tentato di minimizzarne la portata; circa la qualificazione dell’atteggiamento assunto dal calciatore la stessa non può che essere rimessa alla valutazione personale dell’arbitro che ha chiaramente definito lo stesso apertamente “minaccioso”. Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è perfettamente commisurata alla gravità dell’infrazione disciplinare addebitata all’incolpato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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