LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROK STRAUS (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA RIETI-VIGOR LAMEZIA DEL 23 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 9/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROK STRAUS (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA RIETI-VIGOR LAMEZIA DEL 23 OTTOBRE 2005). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società F.C. Rieti S.r.l. richiedendo la riduzione della sanzione. Tale richiesta viene motivata con la circostanza che il fatto contestato sarebbe avvenuto all’interno di un contesto di gioco attivo, nonché provocato dal comportamento ostruzionistico dell’avversario; in ogni caso l’episodio non avrebbe avuto connotazioni di particolare violenza. All’odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della ricorrente. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Da un attento esame degli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata, emerge una chiara e dettagliata descrizione degli eventi in oggetto, nonché la “gratuità” (tale qualificata dal direttore di gara nel suo referto) del gesto del calciatore Rok Straus che colpiva con un pugno da tergo l’avversario facendolo cadere. In base alle precedenti valutazione la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata ai fatti contestati. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Rieti S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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