LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FILIPPO PORCARI (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.110/C del 16/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FILIPPO PORCARI (C.U. N.85/C
DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005).
La società Novara Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Filippo Porcari la squalifica per due giornate
di gara per avere colpito, a gioco fermo, un avversario all’avambraccio
nell’intento di togliergli il pallone, nel corso della gara Novara - Pavia del
23/10/2005.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta - ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente ne chiede la riduzione.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto
sanzionato era privo di violenza e che avrebbe colpito solo di striscio
l’avversario.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che, nel
riferire in merito all’episodio, l’arbitro non ha evidenziato alcuna particolare
violenza nel comportamento del calciatore Porcari e nemmeno ha parlato di
danno fisico all’avversario.
Quanto sopra fa indubbiamente intendere che la condotta posta in essere
dall’incolpato, seppure deprecabile, non ha tuttavia assunto la connotazione di
atto violento.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva, che la sanzione irrogata non sia equa e
proporzionata al disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione
commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del
calciatore per una gara effettiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. riducendo la
squalifica al calciatore Filippo Porcari ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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