LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca DE FRAIA/VALLE D’AOSTA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca DE FRAIA/VALLE D'AOSTA CALCIO Con Racc.A.R. in data 20/7/05 il sig.Luca DE FRAIA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 16.600,00. Precisando di aver percepito solo acconti per .11.620,00, richiedeva il saldo di .4.980,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Luca DE FRAIA nei confronti della Società V.D.A.AOSTA SARRE, per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Si dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.
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