LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERANGELO MIGLIERINA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ NOVARA, E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERANGELO MIGLIERINA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ NOVARA, E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.-. Con relazione del 12 luglio 2005 l'Ufficio Indagini riferiva, per quello che qui interessa, che il sig. Pierangelo Miglierina, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore del Novara Calcio S.p.a., non era comparso innanzi ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, sebbene ritualmente convocato per le audizioni del 5 e del 7 luglio 2005 e che aveva giustificato la mancata presentazione solo per la prima convocazione, adducendo concomitanti impegni. Di conseguenza, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il Miglierina e la società Novara Calcio S.p.a., chiamando il primo a rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. per la violazione ascritta al suo tesserato. A seguito di rituale contestazione con fissazione della riunione da parte di questa Commissione, con memoria difensiva il sig. Miglierina ha chiesto il proscioglimento, ribadendo che il 5 luglio gli era stato impossibile presentarsi “per concomitanti ed inderogabili impegni di lavoro”; spiegando, inoltre, che il telegramma con il quale veniva convocato per le ore 12 del 7 luglio 2005 gli venne consegnato dal servizio postale a Brebbia (VA), alle ore 11,10 dello stesso 7 luglio 2005, come documenta la fotocopia allegata, sulla quale sono riportate a penna la data e l'ora di consegna, con la sigla dell'addetto al servizio telegrammi. All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. Premesso che secondo l’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva,”i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva”, va detto che la documentazione depositata dal Miglierina comporta il proscioglimento, perché per la prima convocazione è stato ritenuto il legittimo impedimento già dal Procuratore Federale; per la seconda, vi è prova che il telegramma di convocazione, spedito il 5 luglio, è stato consegnato all’interessato, a Brebbia (VA) il 7 dello stesso mese (v. timbro), alle ore 11,10 (come da attestazione manoscritta), cioé solo 50’ prima dell’ora stabilita per la presentazione a Roma. Nell’impossibilità di corrispondere all’invito, una telefonata all’Ufficio Indagini avrebbe potuto opportunamente segnalare l’inconveniente, ma la contestazione riguarda la mancata comparizione, che deve essere ritenuta giustificata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Pierangelo Miglierina e la società Novara Calcio S.p.a. dall’addebito loro ascritto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it