LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO SERANGELI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TOLENTINO, E DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO SERANGELI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TOLENTINO, E DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L.-. A conclusione degli accertamenti conseguenti ad una segnalazione dei dottori Racioppa e Di Battista, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione: - Stefano Serangeli, calciatore della società U.S. Tolentino S.r.l., per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere lanciato acqua da una borraccia e proferito frase minacciosa (“vi aspetto fuori per regolare i conti”) nei confronti degli ispettori antidoping dott. Racioppa e Di Battista e per aver proferito frase ingiuriosa nei confronti del dott. Di Battista in occasione della gara Tolentino-Viterbo del 5 giugno 2005; - l’U.S. Tolentino S.r.l., per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato (art. 2, comma 4, C.G.S.). I fatti non sono in contestazione, e nel corso degli accertamenti il calciatore ha solo fatto presente di aver creduto che le persone attinte dalla sua condotta fossero dirigenti della squadra avversaria. Convocati da questa Commissione, i due soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si eccepisce che i fatti in questione sono stati già sanzionati dal Giudice Sportivo, che con Comunicato Ufficiale n. 392/C del 6 giugno 2005 ha squalificato il calciatore per due gare. All’odierna riunione il Vice Procuratore Federale, avv. Federico Bagattini, ha sostenuto l’inesistenza del giudicato e ha chiesto per il calciatore due giornate di squalifica e per la società l’ammenda di 1.000,00 euro. Ritiene la Commissione che debba essere condivisa la tesi del Procuratore Federale in ordine alla insussistenza di una precedente decisione che copra l’intera fattispecie ed impedisca un nuovo giudizio. Infatti, nel citato Comunicato Ufficiale, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Serangeli due giornate di squalifica “per comportamento offensivo verso addetti federali al termine della gara”, sulla base del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che così recita: «Al 15’ del 2° tempo il calciatore n. 15 del Tolentino, Stefano Serangeli, si avvicinava agli addetti all’antidoping, li bagnava con acqua profferendo insulti e minacce. Tale episodio ci è stato riferito dai medesimi incaricati dall’antidoping, dei quali alleghiamo dichiarazione sottoscritta». Nella dichiarazione si precisa la minaccia, riportata nel capo d’incolapzione, e si precisa la frase offensiva (“figli di p… ”). Stando così le cose, il Giudice Sportivo ha sanzionato solo la condotta offensiva, e sulla minaccia non vi è stata pronunzia. Tenuto conto della sanzione già irrogata al calciatore, e considerato che non rileva l’errore di persona addotto dal Serangeli, è congruo aumentare di una giornata la squalifica già deliberata. Per la società non si pone la questione procedurale, e sanzione adeguata è quella di 300,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare a Stefano Serangeli la squalifica di una gara effettiva ed alla società U.S. Tolentino S.r.l. l’ammenda di 300,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it