LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101/C del 8/11/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 4 AL 7 NOVEMBRE 2005 GARA JUVE STABIA – LANCIANO

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101/C del 8/11/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARE DEL 4 AL 7 NOVEMBRE 2005 GARA JUVE STABIA - LANCIANO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali osserva - emerge in maniera chiara ed univoca dai referti rimessi dagli ufficiali di gara e dal collaboratore dell’Ufficio Indagini che la gara in oggetto aveva inizio con 10 minuti di ritardo per fatto attribuibile a comportamenti assunti dai tesserati locali all’atto della consegna all’arbitro dei documenti identificativi. - In corso di gara, i due assistenti dell’arbitro venivano fatti oggetto di continui e fitti lanci di sputi, di bottigliette, spruzzi d’acqua e monetine che li colpivano ripetutamente al capo ed a tutta la persona, uno di essi - in una occasione - risentendo anche momentaneo ed acuto dolore. - Al 47° del secondo tempo di gara sul risultato di due reti ad una a favore della società Lanciano, un gruppo di facinorosi locali sfondati i cancelli collocati nella recinzione interna del campo di gioco si portavano sullo stesso e prendevano a danneggiare la rete di una porta; constatato quanto sopra il direttore di gara disponeva la sospensione del gioco, nel mentre intervenivano le forze dell’ordine che impiegavano alcuni minuti per respingere gli intrusi all’interno del settore loro destinato. - La tifoseria a questo punto dava luogo a fitto lancio di oggetti di varia natura, molti dei quali ricadevano sul terreno di gioco, senza colpire alcuno. - Durante il tempo in cui la gara restava sospesa il funzionario responsabile dell’ordine pubblico interloquiva con l’arbitro al quale manifestava la possibilità di riprendere il gioco ove non fossero intervenute ulteriori turbative. E’ per tale ragione che l’arbitro disponeva che si riparassero i danni arrecati alla rete della porta e conseguentemente un addetto veniva destinato a tale incombenza. - A questo punto, però, la tifoseria locale riprendeva il lancio di sassi, di bottiglie piene d’acqua e di monete, nonchè di seggiolini divelti delle tribune; lanci peraltro indirizzati anche verso le forze dell’ordine. - In conseguenza di ciò il direttore di gara interpellava nuovamente il funzionario di polizia il quale asseriva di non essere più in grado di assicurare l’ordine pubblico e dunque la regolarità della gara e la sicurezza di quanti ad essa interessati. - Dopo circa 9 minuti di sospensione e preso atto di quanto sopra, l’arbitro invitava le squadre a rientrare negli spogliatoi, ritenendo di non poter proseguire l’incontro fino al regolare termine del tempo restante. - Tali essendo gli eventi quali emergono in maniera chiara ed incontrovertibile delle refertazioni ufficiali, ritiene questo Giudice Sportivo corretta e dovuta la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro in presenza di fatti e situazioni che ne hanno concretamente impedito il regolare decorso e la sua conclusione. - Per quanto attiene alla identificazione delle responsabilità alle quali si riconnettono le conseguenze di carattere oggettivo imposte dalle norme federali, si deve concludere che esse vanno inequivocabilmente ascritte ai comportamenti anche violenti dei sostenitori della società locale; e poichè da essi è legittimamente derivata la inevitabile sospensione della gara, deve concludersi che - ai sensi dell’art. 12 C.G.S. - la società Juve Stabia deve essere sanzionata - oltre che con le pene corrispondenti alle condotte violente ed ai lanci descritti - con la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, apparendo impossibile ravvisare nei fatti come descritti un caso di speciale tenuità. - Venendo poi a quanto deve ancora statuirsi in ordine al comportamento della tifoseria le cui dimensioni di violenza e i cui caratteri di oggettiva pericolosità si sono manifestati con le condotte più sopra dettagliatamente descritte, va affermato che ad esse devono corrispondere altresì le sanzioni previste dalla lettera d) ed e) dell’art. 13 del C.G.S. consistenti nella squalifica del campo per una giornata di gara da disputare a porte chiuse, e l’ammenda di € 3.000,00 stimate congrue e proporzionate ai fatti anche alla luce della significativa recidiva. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di infliggere alla Società Juve Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Lanciano; b) di squalificare per una giornata effettiva di gara il campo di gioco della società Juve Stabia, con l’obbligo di disputare la medesima a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 3.000,00; - di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per gli adempimenti di competenza.
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