LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101/C del 8/11/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 4 AL 7 NOVEMBRE 2005 GARA JUVE STABIA – LANCIANO
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101/C del 8/11/2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 4 AL 7 NOVEMBRE 2005
GARA JUVE STABIA - LANCIANO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
osserva
- emerge in maniera chiara ed univoca dai referti rimessi dagli ufficiali di gara e dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini che la gara in oggetto aveva inizio con 10 minuti di
ritardo per fatto attribuibile a comportamenti assunti dai tesserati locali all’atto della
consegna all’arbitro dei documenti identificativi.
- In corso di gara, i due assistenti dell’arbitro venivano fatti oggetto di continui e fitti lanci
di sputi, di bottigliette, spruzzi d’acqua e monetine che li colpivano ripetutamente al
capo ed a tutta la persona, uno di essi - in una occasione - risentendo anche
momentaneo ed acuto dolore.
- Al 47° del secondo tempo di gara sul risultato di due reti ad una a favore della società
Lanciano, un gruppo di facinorosi locali sfondati i cancelli collocati nella recinzione
interna del campo di gioco si portavano sullo stesso e prendevano a danneggiare la
rete di una porta; constatato quanto sopra il direttore di gara disponeva la
sospensione del gioco, nel mentre intervenivano le forze dell’ordine che impiegavano
alcuni minuti per respingere gli intrusi all’interno del settore loro destinato.
- La tifoseria a questo punto dava luogo a fitto lancio di oggetti di varia natura, molti dei
quali ricadevano sul terreno di gioco, senza colpire alcuno.
- Durante il tempo in cui la gara restava sospesa il funzionario responsabile dell’ordine
pubblico interloquiva con l’arbitro al quale manifestava la possibilità di riprendere il
gioco ove non fossero intervenute ulteriori turbative. E’ per tale ragione che l’arbitro
disponeva che si riparassero i danni arrecati alla rete della porta e conseguentemente
un addetto veniva destinato a tale incombenza.
- A questo punto, però, la tifoseria locale riprendeva il lancio di sassi, di bottiglie piene
d’acqua e di monete, nonchè di seggiolini divelti delle tribune; lanci peraltro indirizzati
anche verso le forze dell’ordine.
- In conseguenza di ciò il direttore di gara interpellava nuovamente il funzionario di
polizia il quale asseriva di non essere più in grado di assicurare l’ordine pubblico e
dunque la regolarità della gara e la sicurezza di quanti ad essa interessati.
- Dopo circa 9 minuti di sospensione e preso atto di quanto sopra, l’arbitro invitava le
squadre a rientrare negli spogliatoi, ritenendo di non poter proseguire l’incontro fino al
regolare termine del tempo restante.
- Tali essendo gli eventi quali emergono in maniera chiara ed incontrovertibile
delle refertazioni ufficiali, ritiene questo Giudice Sportivo corretta e dovuta la decisione
dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro in presenza di fatti e situazioni che
ne hanno concretamente impedito il regolare decorso e la sua conclusione.
- Per quanto attiene alla identificazione delle responsabilità alle quali si riconnettono le
conseguenze di carattere oggettivo imposte dalle norme federali, si deve concludere
che esse vanno inequivocabilmente ascritte ai comportamenti anche violenti dei
sostenitori della società locale; e poichè da essi è legittimamente derivata la
inevitabile sospensione della gara, deve concludersi che - ai sensi dell’art. 12 C.G.S. -
la società Juve Stabia deve essere sanzionata - oltre che con le pene corrispondenti
alle condotte violente ed ai lanci descritti - con la perdita della gara con il punteggio di
0 a 3, apparendo impossibile ravvisare nei fatti come descritti un caso di speciale
tenuità.
- Venendo poi a quanto deve ancora statuirsi in ordine al comportamento della tifoseria
le cui dimensioni di violenza e i cui caratteri di oggettiva pericolosità si sono
manifestati con le condotte più sopra dettagliatamente descritte, va affermato che ad
esse devono corrispondere altresì le sanzioni previste dalla lettera d) ed e) dell’art. 13
del C.G.S. consistenti nella squalifica del campo per una giornata di gara da disputare
a porte chiuse, e l’ammenda di € 3.000,00 stimate congrue e proporzionate ai fatti
anche alla luce della significativa recidiva.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla Società Juve Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 a 3 a favore della società Lanciano;
b) di squalificare per una giornata effettiva di gara il campo di gioco della società Juve
Stabia, con l’obbligo di disputare la medesima a porte chiuse, nonché l’ammenda di €
3.000,00;
- di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per gli adempimenti di competenza.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101/C del 8/11/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 4 AL 7 NOVEMBRE 2005 GARA JUVE STABIA – LANCIANO"