LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 07/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), GENNARO WILLIAM UZZI (GIÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 07/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), GENNARO WILLIAM UZZI (GIÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale sono stati deferiti a questo Organo di Disciplina Stanzione Vincenzo (Presidente del Consiglio di Amministrazione del Taranto Calcio); Uzzi Gennaro William (già Presidente del Consiglio di Amministrazione del Taranto Calcio); Cataldo Domenico (Consigliere di Amministrazione del Taranto Calcio); Sansò Luisa (Consigliere di Amministrazione del Taranto Calcio) per violazione di cui all’art.1 comma 1° C.G.S. in relazione all’art.21 commi 2 e 3 N.O.I.F. per avere avuto responsabilità gestionali, quali dirigenti della Taranto Calcio S.r.l., nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società avvenuta il 26/10/2004. All’odierna riunione presenziavano il rappresentante della Procura Federale avv. Federico Bagattini e Vincenzo Stanzione. In limine litis rileva l’organo Giudicante che l’atto di deferimento del Procuratore Federale risulta notificato al curatore e presso la società nonostante l’intervenuto fallimento e non personalmente agli incolpati in contrasto con quanto disposto dall’art. 28 comma 5 C.G.S.-. Ne consegue l’improcedibilità dell’odierno deferimento e la restituzione degli atti al Procuratore Federale per il prosieguo atteso il rilevato vizio in procedendo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a improcedibile per difetto di notifica il deferimento in oggetto e rimette gli atti alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it