LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 20/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 20/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato: - ad Umberto Mastellarini, presidente della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione degli artt. 1 comma 1° e 7 commi 1° e 3° del Codice di Giustizia Sportiva per aver trasmesso alla Co.Vi.So.C. in data 14/5/2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di verifica ispettiva, così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al C.U. n.162/A del 30/4/2005, l’iscrizione al Campionato, che non avrebbe potuto ottenere senza l’inesattezza predetta dei dati come rilevato in sede di verifica; - alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio presidente. La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella quale vengono formulate le seguenti istanze: - in primo luogo si richiede l' accertamento dell'improcedibilità se non la nullità del deferimento, in quanto quest'ultimo individua quale legale rappresentante della società Sambenedettese Calcio S.r.l. il signor Umberto Mastellarini che, invece, ha assunto tale carica in epoca successiva ai fatti contestati, come ampiamente documentato. Ritenendosi che "il criterio di individuazione della responsabilità vicaria della società non può prescindere dall'individuazione dell'effettivo legale rappresentante (il cui comportamento ha portato al deferimento)" l'errore nell'individuazione di quest'ultimo, comportando l'improcedibilità del suo deferimento ne estende gli effetti patologici anche al deferimento per responsabilità diretta della società: a quest'ultima non può essere addebitato un comportamento di cui è responsabile un soggetto non raggiunto dal deferimento; - in secondo luogo, in caso di esame nel merito, si richiede il proscioglimento della società, perchè gli addebiti risultano infondati. A parere della difesa, la perdita risultante dal conto economico e dallo stato patrimoniale esaminati dalla Co.Vi.So.C. in sede di ispezione non aveva, nè poteva avere (in quanto non opponibile) nessuna attendibilità ai fini della determinazione ufficiale della perdita di periodo, in quanto presentava solamente documenti contabili registrati, i quali non potevano essere esaustivi relativamente al periodo considerato. Infatti, la perdita non era duratura e, di conseguenza, non modificabile, bensì doveva ancora subire le modifiche delle sopravvenienze attive, iscrivibili in bilancio fino alla fine dell'anno. Le precedenti considerazioni escludono che la società, diversamente da come contestato nel deferimento, potesse trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2447 c.c. (ora 2482 ter c.c.) e rendono del tutto legittima ed esaustiva delle norme contabili e civilistiche, la successiva ricapitalizzazione effettuata nell'assemblea straordinaria della società in data 10/3/2005. All'odierna riunione la società deferita è rappresentata dall'avv. Mattia Grassani il quale, dopo aver ribadito i motivi illustrati nella memoria difensiva e le conseguenti istanze, precisa che l'eccezione di nullità del deferimento deve intendersi sollevata solo in ipotesi di mancato proscioglimento della società . Per la Procura Federale è presente l'avv. Federico Bagattini, il quale ribadendo che in base alla documentazione esibita appare provata la responsabilità della società deferita, conclude il suo intervento richiedendo: - il proscioglimento del sig. Umberto Mastellarini, per non aver commesso il fatto addebitatogli, come documentalmente dimostrato agli atti del procedimento; - la sanzione a carico della società Sambenedettese Calcio S.r.l. di nove punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso. Preliminarmente, ed indipendentemente dall'esito del procedimento,la Commissione ritiene opportuno, anche aderendo ad analoga richiesta verbale formulata dal difensore, un tentativo di chiarimento in merito al rapporto fra legale rappresentante e società rappresentata, nonchè all'influenza che eventuali vizi del procedimento possano avere nelle rispettive vicende disciplinari. Nell'ambito della "responsabilità" diretta contestabile alla società sono riscontrabili due fattispecie specifiche: - una prima, che per comodità espositiva potremmo definire "responsabilità mediata" ovvero (mutuando il termine dalla memoria difensiva) "responsabilità vicaria", si riferisce ad ipotesi di determinati comportamenti disciplinarmente censurabili (dichiarazioni alla stampa, atteggiamenti offensivi nei confronti dell'arbitro, reiterate proteste ecc.) del legale rappresentante che, se commessi da un semplice tesserato, comporterebbe il coinvolgimento della società a titolo di "responsabilità oggettiva" e che viene invece classificata "diretta" per il solo fatto che il soggetto di riferimento è, appunto, il legale rappresentante: in questo caso vicende patologiche del procedimento riferite alla persona non possono che estendersi alla società; - una seconda, che potremmo definire "responsabilità non mediata" e quindi "responsabilità diretta" in senso tecnico, è quella in cui l'agire del legale rappresentante è solo il mezzo attraverso il quale il soggetto persona giuridica manifesta ed attua la propria volontà, con lo sviluppo del rapporto organico esistente fra soci, assemblea ed organo amministrativo. L'agire di quest'ultimo consegue e non precede la formazione della volontà dei soci, e solo un atto di disconoscimento espresso (delibera assembleare che non ratifichi l'operato dell'amministratore) o tacito (instaurazione di azione di responsabilità verso l'organo amministrativo) può impedirne gli effetti nella sfera giuridica della società. In questo secondo caso, che integra perfettamente la fattispecie in esame, le vicende procedimentali riferibili alla persona del legale rappresentante sono del tutto separate ed ininfluenti rispetto a quelle della società. Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha ritenuto necessario e doveroso un approfondito esame del voluminoso materiale probatorio, coordinandone il multiforme compendio documentale. Da tale valutazione si è tratto il convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo addebitato alla società Sambenedettese Calcio S.r.l.-. Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali previste nel C.U. n. 162/A del 30/4/2004: è indubitabile che la volontà del legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della Co.Vi.So.C. in sede di verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e disarticolata di una sorta di bilancio di previsione. Nella fattispecie in esame, le valutazioni in ordine alla sufficiente capitalizzazione della società devono essere riferite ai tempi tecnici dell'esercizio contabile quale previsto dalle norme civilistiche (proprio in virtù del richiamo all'art.2447 - oggi 2482 ter c.c.- contenuto nel richiamato C.U. 162/A/04) che richiedono la copertura di situazioni debitorie consolidate e non di partite correnti: a tale verifica la posizione della società appare regolarizzata dall'assemblea del 10/3/2005, che procede alla copertura delle perdite di esercizio e riporta il capitale sociale al minimo legale. La predetta assemblea risulta verbalizzata dal notaio De Rosa di Roseto degli Abruzzi, il cui potere omologatorio di pubblico ufficiale non può essere messo in dubbio, e regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge. Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito contestato. Del resto, l'orientamento innanzi esposto conferma quanto già deliberato in casi analoghi da questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del 20/4/2005 e C.U. n.327/C del 22/4/2005) e sfugge alla comprensione della Commissione stessa la logica con la quale la Procura Federale da un lato non impugna precedenti delibere di proscioglimento e dall'altro persevera in deferimenti relativi a medesime fattispecie . Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Umberto Mastellarini, presidente della società Sambenedettese, per non aver commesso il fatto e la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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