LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 20/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.80/C del 20/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
SAMBENEDETTESE, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE
CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato:
- ad Umberto Mastellarini, presidente della società S.S. Sambenedettese
Calcio S.r.l., la violazione degli artt. 1 comma 1° e 7 commi 1° e 3° del Codice
di Giustizia Sportiva per aver trasmesso alla Co.Vi.So.C. in data 14/5/2004
documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di verifica ispettiva,
così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al C.U. n.162/A del
30/4/2005, l’iscrizione al Campionato, che non avrebbe potuto ottenere senza
l’inesattezza predetta dei dati come rilevato in sede di verifica;
- alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio presidente.
La società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella
quale vengono formulate le seguenti istanze:
- in primo luogo si richiede l' accertamento dell'improcedibilità se non la nullità
del deferimento, in quanto quest'ultimo individua quale legale rappresentante
della società Sambenedettese Calcio S.r.l. il signor Umberto Mastellarini che,
invece, ha assunto tale carica in epoca successiva ai fatti contestati, come
ampiamente documentato.
Ritenendosi che "il criterio di individuazione della responsabilità vicaria della
società non può prescindere dall'individuazione dell'effettivo legale
rappresentante (il cui comportamento ha portato al deferimento)" l'errore
nell'individuazione di quest'ultimo, comportando l'improcedibilità del suo
deferimento ne estende gli effetti patologici anche al deferimento per
responsabilità diretta della società: a quest'ultima non può essere addebitato
un comportamento di cui è responsabile un soggetto non raggiunto dal
deferimento;
- in secondo luogo, in caso di esame nel merito, si richiede il proscioglimento
della società, perchè gli addebiti risultano infondati.
A parere della difesa, la perdita risultante dal conto economico e dallo stato
patrimoniale esaminati dalla Co.Vi.So.C. in sede di ispezione non aveva, nè
poteva avere (in quanto non opponibile) nessuna attendibilità ai fini della
determinazione ufficiale della perdita di periodo, in quanto presentava
solamente documenti contabili registrati, i quali non potevano essere esaustivi
relativamente al periodo considerato. Infatti, la perdita non era duratura e, di
conseguenza, non modificabile, bensì doveva ancora subire le modifiche delle
sopravvenienze attive, iscrivibili in bilancio fino alla fine dell'anno. Le
precedenti considerazioni escludono che la società, diversamente da come
contestato nel deferimento, potesse trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2447
c.c. (ora 2482 ter c.c.) e rendono del tutto legittima ed esaustiva delle norme
contabili e civilistiche, la successiva ricapitalizzazione effettuata
nell'assemblea straordinaria della società in data 10/3/2005.
All'odierna riunione la società deferita è rappresentata dall'avv. Mattia
Grassani il quale, dopo aver ribadito i motivi illustrati nella memoria difensiva
e le conseguenti istanze, precisa che l'eccezione di nullità del deferimento
deve intendersi sollevata solo in ipotesi di mancato proscioglimento della
società .
Per la Procura Federale è presente l'avv. Federico Bagattini, il quale
ribadendo che in base alla documentazione esibita appare provata la
responsabilità della società deferita, conclude il suo intervento richiedendo:
- il proscioglimento del sig. Umberto Mastellarini, per non aver commesso il
fatto addebitatogli, come documentalmente dimostrato agli atti del
procedimento;
- la sanzione a carico della società Sambenedettese Calcio S.r.l. di nove punti
di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
Preliminarmente, ed indipendentemente dall'esito del procedimento,la
Commissione ritiene opportuno, anche aderendo ad analoga richiesta verbale
formulata dal difensore, un tentativo di chiarimento in merito al rapporto fra
legale rappresentante e società rappresentata, nonchè all'influenza che
eventuali vizi del procedimento possano avere nelle rispettive vicende
disciplinari.
Nell'ambito della "responsabilità" diretta contestabile alla società sono
riscontrabili due fattispecie specifiche:
- una prima, che per comodità espositiva potremmo definire "responsabilità
mediata" ovvero (mutuando il termine dalla memoria difensiva) "responsabilità
vicaria", si riferisce ad ipotesi di determinati comportamenti disciplinarmente
censurabili (dichiarazioni alla stampa, atteggiamenti offensivi nei confronti
dell'arbitro, reiterate proteste ecc.) del legale rappresentante che, se
commessi da un semplice tesserato, comporterebbe il coinvolgimento della
società a titolo di "responsabilità oggettiva" e che viene invece classificata
"diretta" per il solo fatto che il soggetto di riferimento è, appunto, il legale
rappresentante: in questo caso vicende patologiche del procedimento riferite
alla persona non possono che estendersi alla società;
- una seconda, che potremmo definire "responsabilità non mediata" e quindi
"responsabilità diretta" in senso tecnico, è quella in cui l'agire del legale
rappresentante è solo il mezzo attraverso il quale il soggetto persona giuridica
manifesta ed attua la propria volontà, con lo sviluppo del rapporto organico
esistente fra soci, assemblea ed organo amministrativo.
L'agire di quest'ultimo consegue e non precede la formazione della volontà
dei soci, e solo un atto di disconoscimento espresso (delibera assembleare
che non ratifichi l'operato dell'amministratore) o tacito (instaurazione di azione
di responsabilità verso l'organo amministrativo) può impedirne gli effetti nella
sfera giuridica della società.
In questo secondo caso, che integra perfettamente la fattispecie in esame, le
vicende procedimentali riferibili alla persona del legale rappresentante sono
del tutto separate ed ininfluenti rispetto a quelle della società.
Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha ritenuto
necessario e doveroso un approfondito esame del voluminoso materiale
probatorio, coordinandone il multiforme compendio documentale.
Da tale valutazione si è tratto il convincimento della insussistenza del
presunto illecito amministrativo addebitato alla società Sambenedettese
Calcio S.r.l.-.
Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali
previste nel C.U. n. 162/A del 30/4/2004: è indubitabile che la volontà del
legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli
preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della Co.Vi.So.C. in sede di
verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in
tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova
stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e
disarticolata di una sorta di bilancio di previsione.
Nella fattispecie in esame, le valutazioni in ordine alla sufficiente
capitalizzazione della società devono essere riferite ai tempi tecnici
dell'esercizio contabile quale previsto dalle norme civilistiche (proprio in virtù
del richiamo all'art.2447 - oggi 2482 ter c.c.- contenuto nel richiamato C.U.
162/A/04) che richiedono la copertura di situazioni debitorie consolidate e non
di partite correnti: a tale verifica la posizione della società appare
regolarizzata dall'assemblea del 10/3/2005, che procede alla copertura delle
perdite di esercizio e riporta il capitale sociale al minimo legale.
La predetta assemblea risulta verbalizzata dal notaio De Rosa di
Roseto degli Abruzzi, il cui potere omologatorio di pubblico ufficiale non può
essere messo in dubbio, e regolarmente depositata presso il competente
Registro delle Imprese nei termini di legge.
Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla
società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende
atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma
non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati
contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito
contestato.
Del resto, l'orientamento innanzi esposto conferma quanto già
deliberato in casi analoghi da questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del
20/4/2005 e C.U. n.327/C del 22/4/2005) e sfugge alla comprensione della
Commissione stessa la logica con la quale la Procura Federale da un lato non
impugna precedenti delibere di proscioglimento e dall'altro persevera in
deferimenti relativi a medesime fattispecie .
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Umberto Mastellarini, presidente della società
Sambenedettese, per non aver commesso il fatto e la società S.S.
Sambenedettese Calcio S.r.l. perché il fatto non sussiste.
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