COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 11/09/2005 COSENZA CALCIO S.P.A. – VIRIBUS UNITIS
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I)
GARA DEL 11/09/2005 COSENZA CALCIO S.P.A. - VIRIBUS UNITIS
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 15 92005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol.Viribus
Unitis e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Senno
Giuseppe ( tesserato Cosenza ) in quanto ancora destinatario di provvedimento di squalifica
inflitto dal Giudice Sportivo della Lega di Serie C e di cui al C.U. n° 79tb del 5 52005
(squalifica per una gara per recidività in ammonizione - IV infrazione), invocandosi pertanto
la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let.a) del CGS; - esaminate, altresì, le controdeduzioni
fatte pervenire dalla A.S. Cosenza Calcio spa;
OSSERVA
La A.S. Cosenza ha impiegato, nella gara di cui in epigrafe, dall'ottavo del secondo tempo il
calciatore Sanzo Giuseppe che, tesserato per la medesima società, nella stagione precedente
aveva preso parte alla gara di Campionato Nazionale "D.Beretti" Catanzaro - Cosenza
riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione.
Dovendosi tale circostanze ritenere pacifiche e documentate, il " thema - decidendum " del
presente giudizio verte sulla esecuzione della sanzione. Se cioè il citato calciatore doveva
necessariamente scontare la squalifica, come sostenuto dalla reclamante, nella gara di cui in
epigrafe in quanto prima gara della stagione sportiva successiva ai sensi dell'art.12 comma 6
del CGS, posto che la società Cosenza non partecipa quest'anno al Torneo "D.Beretti, o se,
come sostenuto dalla resistente, andava scontata nel Campionato Nazionale Juniores. Ai fini
della decisione occorre prendere in esame il parere interpretativo degli artt. 14 e 17 del C.G.S.
reso dalla Corte Federale in relazione a quesiti diversi formulati dalla L.N.D. e concernenti le
modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori ( C.U. n° 12 CF del 12 12004). In
esso, sebbene in ipotesi diverse ma simili, si afferma il principio " della necessità che la pena
inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella
squadra di sua militanza ed in gare omogenee ( e quindi, tipologicamente corrispondenti) a
quelle nelle quali era maturata la condotta punita". Prosegue ancora la corte:" la conseguenza
diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorre, per le ragioni
anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del penato incriminante e gare attuali, la
squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza
del calciatore" (con l'unico limite, che qui non rileva, della separatezza tra gare di campiontao e
gare di coppa). Alla luce di tale principio ermeneutico, l'indagine va dunque rivolta ad accertare
se possano essere individuate gare "omogenee" rispetto a quella in cui è maturata la squalifica
del calciatore Senno ( gara di Campionato Trofeo Beretti ). La risposta, nel caso in esame, deve
essere affermativa. Se è vero infatti che la A.S. Cosenza non disputa nella corrente stagione il
Campionato "D.Beretti", risulta tuttavia che la medesima società è regolarmente iscritta
quest'anno al Campionato Nazionale Juniores. E tra i due campionati possono,senza dubbio,
rinvenirsi quei caratteri di omogeneità richiesti dalla Corte Federale. Entrambi infatti, sono
organizzati a livello nazionale ed hanno le caratteristiche di competizione giovanile. Ne
consegue dunque, per quanto sopra esposto, che il calciatore Sanzo Giuseppe ha
regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe. Ne discende il rigetto del
reclamo;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Cosenza - Viribus
Unitis 2-1;
3) di addebitare sul conto della Viribus Unitis la tassa di reclamo.
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