COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 11/09/2005 COSENZA CALCIO S.P.A. – VIRIBUS UNITIS

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 11/09/2005 COSENZA CALCIO S.P.A. - VIRIBUS UNITIS Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 1592005; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol.Viribus Unitis e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Senno Giuseppe ( tesserato Cosenza ) in quanto ancora destinatario di provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo della Lega di Serie C e di cui al C.U. n° 79tb del 552005 (squalifica per una gara per recidività in ammonizione - IV infrazione), invocandosi pertanto la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let.a) del CGS; - esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S. Cosenza Calcio spa; OSSERVA La A.S. Cosenza ha impiegato, nella gara di cui in epigrafe, dall'ottavo del secondo tempo il calciatore Sanzo Giuseppe che, tesserato per la medesima società, nella stagione precedente aveva preso parte alla gara di Campionato Nazionale "D.Beretti" Catanzaro - Cosenza riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione. Dovendosi tale circostanze ritenere pacifiche e documentate, il " thema - decidendum " del presente giudizio verte sulla esecuzione della sanzione. Se cioè il citato calciatore doveva necessariamente scontare la squalifica, come sostenuto dalla reclamante, nella gara di cui in epigrafe in quanto prima gara della stagione sportiva successiva ai sensi dell'art.12 comma 6 del CGS, posto che la società Cosenza non partecipa quest'anno al Torneo "D.Beretti, o se, come sostenuto dalla resistente, andava scontata nel Campionato Nazionale Juniores. Ai fini della decisione occorre prendere in esame il parere interpretativo degli artt. 14 e 17 del C.G.S. reso dalla Corte Federale in relazione a quesiti diversi formulati dalla L.N.D. e concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori ( C.U. n° 12 CF del 1212004). In esso, sebbene in ipotesi diverse ma simili, si afferma il principio " della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee ( e quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita". Prosegue ancora la corte:" la conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorre, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del penato incriminante e gare attuali, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore" (con l'unico limite, che qui non rileva, della separatezza tra gare di campiontao e gare di coppa). Alla luce di tale principio ermeneutico, l'indagine va dunque rivolta ad accertare se possano essere individuate gare "omogenee" rispetto a quella in cui è maturata la squalifica del calciatore Senno ( gara di Campionato Trofeo Beretti ). La risposta, nel caso in esame, deve essere affermativa. Se è vero infatti che la A.S. Cosenza non disputa nella corrente stagione il Campionato "D.Beretti", risulta tuttavia che la medesima società è regolarmente iscritta quest'anno al Campionato Nazionale Juniores. E tra i due campionati possono,senza dubbio, rinvenirsi quei caratteri di omogeneità richiesti dalla Corte Federale. Entrambi infatti, sono organizzati a livello nazionale ed hanno le caratteristiche di competizione giovanile. Ne consegue dunque, per quanto sopra esposto, che il calciatore Sanzo Giuseppe ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe. Ne discende il rigetto del reclamo; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Cosenza - Viribus Unitis 2-1; 3) di addebitare sul conto della Viribus Unitis la tassa di reclamo.
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