COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 02/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 02/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA Il Giudice Sportivo, - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto ed i particolare la relazione fornita, a richiesta di questo organo giudicante, dall’Ufficio Indagini della FIGC; - visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 26 del 5102005 che sospendeva in via cautelare il campo di gioco della F.C. Matera con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; - esaminato il reclamo, erroneamente indirizzato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, fatto pervenire dalla F.C.Matera e con il quale si invoca la revoca del citato provvedimento cautelare; OSSERVA La documentazione acquisita e la visione del filmato realizzato dagli operatori della Polizia di Stato ( visione autorizzata dalla competente autorità giudiziaria) consente di ricostruire con buona analiticità i fatti violenti posti in essere in occasione della gara. Occorre peraltro, precisare, quanto all’iter logico giuridico di formazione della motivazione che, per ovvie considerazioni, non saranno prese in esame le ricostruzioni di parte, non correlate a precisi ed obiettivi elementi di riscontro. - Ciò premesso i fatti possono essere così ricostruiti; 1) Prima che giungesse ad Ariano Irpino il pullmann con 49 sostenitori del Matera un dirigente ospite, autorizzato dal Segretario della U.S. Ariano Irpino, si portava al cancello di ingresso del settore ospiti per concordare le operazioni di ingresso dei 37 Materanesi accreditati, secondo le disposizioni e gli accordi intercorsi in precedenza tra le due dirigenze. Si stabiliva che gli accreditati venissero fatti entrare uno alla volta ed i rimanenti 13 dovessero acquistare il biglietto . 2) In virtù di tale accordo, subito dopo l’arrivo del pullmann, entravano nel settore loro riservato i primi accreditati materanesi chiamati uno alla volta da un loro dirigente. Dopo una decina di metri dal cancello di ingresso, la Polizia di Stato provvedeva ai controlli di propria competenza. 3) Proprio in occasione di tali controlli, alcuni giovani accreditati, si ribellavano e resistevano a tali procedure, divincolandosi e strattonando gli operatori della Polizia di Stato. Un Ispettore per divincolarsi e difendersi usava il manganello e girandosi colpiva al volto uno dei giovani materanesi che doveva essere trasportato presso il locale Ospedale. Ne nasceva una convulsa situazione. Tuttavia neppure le immagini registrate hanno consentito di stabilire se gli altri materanesi che erano ancora fuori siano entrati nell’impianto sportivo, forzando o meno il cancello di ingresso. In questa fase dunque i fatti di violenza risultano quelli posti essere nei confronti delle Forze dell’Ordine. 4) Al termine della gara, un gruppo di sostenitori del Matera rivolgeva all’opposta tifoseria espressioni offensive e minacciose. Alcuni di essi si arrampicavano sulla rete di recinzione che divideva i due settori senza, tuttavia, scavalcarla. Altri scalciavano con violenza alcuni pannelli metallici posti nella zona inferiore della recinzione stessa danneggiandola. Altri ancora lanciavano pietre ed oggetti vari all’indirizzo dei sostenitori locali. 5) A questo punto anche alcuni tifosi locali rispondevano con lanci di pietre verso i materanesi. Solo il massiccio intervento della Forza Pubblica ripristinava una situazione di normalità. E tuttavia, uno sconosciuto sostenitore locale, mentre gli ospiti abbandonavano l’impianto sportivo, lanciava al loro indirizzo un sasso di grosse dimensioni che fortunatamente non colpiva alcuno. 6) Le indagini prontamente esperite dalla Polizia Giudiziaria consentivano di procedere agli arresti di 5 sostenitori del Matera e di 2 dell’Ariano Irpino, nonchè di denunciare all’ autorità Giudiziaria, 43 tifosi del Matera e 4 dell’Ariano Irpino. Le indagini e gli accertamenti svolti consentono tuttavia di escludere l’ipotesi della premeditazione da parte dei sostenitori del Matera, ipotesi inizialmente prospettata nell’ appunto trasmesso sullo svolgimento dei fatti dal Dipartimento della P.S.. Ai fini della determinazione delle sanzioni, vanno dunque tenuti presenti, a carico di entrambe le società, i fatti come sopra descritti. Stimasi pertanto equo irrogare alla U.S. Matera la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 giornate effettive di gara , sanzione da ritenersi pienamente scontata nel corso della sospensione cautelare ( Matera – Savoia del 9102005; Matera – Monopoli del 23102005; Matera – Noicattaro del 26102005 gara di Coppa Italia). Di irrogare alla società Ariano Irpino la sanzione dell’ammenda di _ 1000, 00; P.Q.M. Delibera: 1) di irrogare alla società F.C.Matera la sanzione della squalifica del campo per tre giornate di gara, dando atto che tale sanzione è stata interamente scontata in sede di sospensione cautelare del campo di gioco, nonché di condannare la medesima società al risarcimento dei danni se richiesti e documentati. 2) di revocare la sospensione cautelare di cui al C.U. n° 26 del 5102005; 3) di irrogare alla U.S. Ariano Irpino la sanzione dell’ammenda di _ 1000,00.
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