COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE A CARICO DEL CALCIATORE TONON ANDREA (nota del 29.06.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROPOSTA DI SANZIONE DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE A CARICO DEL CALCIATORE TONON ANDREA (nota del 29.06.2005). La Commissione Disciplinare, l etta l’istanza della Società Calcio S. Lucia di Piave e la memoria difensiva del calciatore Tonon Andrea, osserva: •La Società Calcio S. Lucia di Piave ha proposto l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del calciatore Tonon Andrea perché questi, in un periodo particolarmente delicato della stagione agonistica, non si presentava agli allenamenti ed alle gare pur essendo stato regolarmente convocato; •Il Tonon ha presentato memoria difensiva sostenendo di aver dovuto privilegiare gli impegni scolastici; •La condotta del calciatore appare effettivamente contraria ai principi previsti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., infatti l’art. 92 comma 1 delle N.O.I.F. prevede l’obbligo dei tesserati di osservare le prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza; •Sanzione congrua alla violazione contestata appare quella di una giornata di squalifica, P.Q.M. Infligge a Tonon Andrea la squalifica di una gara effettiva.
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