COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIPA MORRIS MANOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 29.09.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIPA MORRIS MANOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 29.09.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Isola Liri avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 23 del 28.09.2005) con il quale il calciatore Ripa Morris Manolo è stato squalificato per tre gare effettive “per aver colpito con uno schiaffo un avversario” (sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2bis lett. b9 del C.G.S.); preso atto che la Società reclamante ha eccepito che il calciatore non ha commesso l’infrazione per cui è stato espulso e, per comprovare il proprio assunto, ha chiesto di visionare il filmato dell’incontro; ritenuta l’ammissibilità delle immagini televisive fornite a norma di quanto previsto dall’art. 31 lett. a3) del C.G.S.; valutato che dalla visione di dette immagini appare chiaro come il calciatore Ripa si sia proiettato con veemenza verso un calciatore della squadra avversaria che tratteneva il pallone a gioco fermo senza colpire il calciatore con uno schiaffo ma soltanto sfiorandolo casualmente, il ricorso proposto deve essere accolto; rilevato che il ricorso non è stato proposto in via d’urgenza va notato che il calciatore Ripa ha scontato una giornata di squalifica che, a prima vista, potrebbe apparire erroneamente scontata, situazione che non si sarebbe verificata ove la Società reclamante avesse tempestivamente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo con procedura d’urgenza, P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto, annulla la squalifica irrogata al calciatore Manolo Morris Ripa. Nulla per la tassa non versata.
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