COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE NEGRI ANTONIO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FLORIO LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE NEGRI ANTONIO E LA SQUALIFICA PER
CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FLORIO LUCA (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentito nel corso della riunione del 21.10.2005 il legale della
Società ricorrente,
osserva
•il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica fino al 31.01.2006 all’allenatore della
Società ricorrente sig. Negri Antonio per aver, al termine della gara Ariano Irpino-
Matera del 02.10.2005, rivolto espressioni offensive in danno della terna arbitrale e
dei calciatori avversari, scagliandosi nei confronti degli stessi colpendone uno con un
pugno;
•con la squalifica per cinque gare effettive il calciatore Florio Luca perché, al termine
della suindicata gara, rientrando negli spogliatoi colpiva con un violento calcio un
avversario facendolo cadere a terra (sanzione così determinata trattandosi di
condotta di particolare violenza).
L’Ariano Irpino ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione chiedendo la riduzione
delle sanzioni inflitte; in particolare, per ciò che attiene al Negri, a sostegno della propria
richiesta, la ricorrente ha prodotto un filmato dal quale, a suo dire, si evincerebbe che
l’allenatore non avrebbe posto in essere la condotta violenta contestatagli; per ciò che
attiene il Florio, la condotta di quest’ultimo non sarebbe stata caratterizzata da
particolare violenza, viceversa indicata dal direttore di gara sull’asserito erroneo
presupposto delle gravi conseguenze, non determinatesi in capo al tesserato colpito.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.
E di fatti, per quanto riguarda il Negri, la sanzione non può che essere confermata,
stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara non possono essere messi
in dubbio dall’esame della documentazione filmata, la quale,giusto il disposto dell’art. 31
del C.G.S. non può essere accolto in questo procedimento. Per ciò che attiene il
calciatore, mentre il fatto non risulta contestato, le conseguenze indicate nei documenti
ufficiali di gara (asserita “grave frattura”) a carico del calciatore colpito risultano
smentite dalla circostanza che il medesimo tesserato è sceso in campo nell’incontro di
campionato immediatamente successivo e disputatosi a distanza di soli sette giorni. Ne
consegue che congrua appare l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre gare,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Ariano Irpino, conferma la
sanzione della squalifica sino al 31.01.2006 a carico dell’allenatore sig. Antonio Negri e
riduce da cinque a tre giornate quelle inflitte al calciatore Florio Luca.
Nulla per la tassa non versata.
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