COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – DECISIONE PUBBLICATA SUL SITO WEB: WWW.INTERREGIONALE.COM E SUL COMUNICATO UFFICIALE N°38 DEL 26/10/2005 – DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO SERIE D – GARA DEL 18/09/2005 EBOLITANA 1925 – COSENZA CALCIO S.P.A.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – DECISIONE PUBBLICATA SUL SITO WEB: WWW.INTERREGIONALE.COM E SUL COMUNICATO UFFICIALE N°38 DEL 26/10/2005 - DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO SERIE D - GARA DEL 18/09/2005 EBOLITANA 1925 - COSENZA CALCIO S.P.A. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 2195; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla ASCD Ebolitana 1925 e con il quale si deduce l'esclusiva responsabilità dei sostenitori ospiti nel determinarne per i loro episodi di violenza la definitiva sospensione della gara, per i loro episodi di violenza, al 2° del primo tempo, invocandosi a carico della AS Cosenza Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla AS Cosenza Calcio e la successiva replica della società Ebolitana; - visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 20del 2192005 che sospendeva in via cautelare il campo di gioco della AS Cosenza, con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; OSSERVA I documenti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto ed in particolare la relazione fatta pervenire, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Indagini della FIGC, consentono di ricostruire, con buona analiticità, gli episodi di violenza che hanno determinato la definitiva sospensione della gara. Occorre peraltro precisare, quanto all'iter logico giuridico di formazione della motivazione, che, per ovvie considerazioni, non saranno prese in esame le ricostruzioni di parte non correlate a precisi ed obiettivi elementi di riscontro, privilegiando, ai fini della decisione le indagini espletate direttamente dai collaboratori dell'Ufficio Indagini e quelle svolte dagli Organi di Polizia Giudiziaria le cui informative, previa autorizzazione del competente P.M., sono state acquisite agli atti. Ciò premesso, i fatti possono essere così ricostruiti: 1) Nella mattinata del 1892005 giungevano da Eboli circa 350 sostenitori della AS Cosenza: 200 con pullman e mezzi propri, e 150 con il treno fino a Battipaglia luogo dal quale venivano condotti ad Eboli con autobus organizzati, su richiesta del presidente del Cosenza, dal presidente dell'Ebolitana. 2) Alle ore 13.30 circa il presidente dell'Ebolitana veniva avvertito che alcuni tifosi cosentini avevano invaso pacificamente il terreno di gioco sostandovi a consumare merende e colazioni, dopo aver danneggiato la bouvette della tribuna. Il meritorio intervento dei dirigenti delle due società consentiva comunque di liberare il terreno di gioco. 3) Tra le ore 14.00 e 14.30, alcuni sostenitori del Cosenza si portavano presso il Bar sociale ubicato lungo la statale di Eboli e davano fastidio ad alcuni avventori danneggiando la fioriera ed alcuni tavolini e sedie, gettandone qualcuno sulla strada. Nell'occasione la proprietaria del locale era costretta a chiedere l'intervento della Forza Pubblica. 4) A questo punto, nella ricostruzione dei fatti, viene riferito di un incidente automobilistico secondo cui un giovane sostenitore cosentino sarebbe stato investito da un sostenitore dell'Ebolitana che viaggiava a bordo di una Fiat 500. Tale episodio determinava la violenta reazione dei sostenitori del Cosenza anche perchè notizie incontrollate avevano fatto loro credere che l'investimento avesse avuto tragiche e gravissime conseguenze. Tuttavia, sulle cause, sulla dinamica e sulle motivazioni di tale incidente non risultano acquisiti precisi ed univoci elementi di riscontro. L'informativa di reato della Stazione Carabinieri di Eboli ( allegato n° 32 alla relazione dell'Ufficio Indagini) si limita a riferire testualmente:" Successivamente, nel piazzale antistante alla curva ove erano sistemati i sostenitori del Cosenza..............rimaneva vittima di un investimento da parte di un'autovettura allo stato rimasta sconosciuta” 5) In virtù di tali circostanze la gara iniziava in un clima di tensione perchè prima dell’inizio della gara i sostenitori di entrambe le squadre continuavano a lanciarsi reciprocamente oggetti vari. Alcuni, peraltro, venivano lanciati da parte dei supporters dell’Ebolitana all’indirizzo della panchina ospite che, per l’intervento dell’Arbitro, veniva spostata, unitamente all’altra, alla parte opposta del terreno di gioco. 6) Al 2° del primo tempo, un sostenitore del Cosenza scavalcava la rete di recinzione e, entrato sul terreno di gioco, aggrediva con inaudita violenza il portiere dell’Ebolitana Sig. Agostino Spicuzza colpendolo con pugni alla testa e calci all’addome. Subito dopo l’aggressore, benchè fermato da alcuni calciatori dell’Ebolitana riusciva a divincolarsi ed a scavalcare la rete di recinzione dileguandosi. Il calciatore dell’Ebolitana veniva immediatamente trasferito al Pronto Soccorso del locale Ospedale dove veniva riscontrato affetto da “ trauma cranico ed addominale” e giudicato guaribile in 7 gg s.c.. L’Arbitro, decideva di sospendere temporaneamente la gara anche in considerazione del fatto che i sostenitori delle opposte tifoserie avevano invaso il terreno di gioco. Dopo circa 15 minuti la terna arbitrale faceva ritorno sul terreno di gioco per valutare se vi fossero le condizioni per proseguire la gara. Ma l’Arbitro constatato che “ tra le due tifoserie ancora vi era un fitto lancio di oggetti” si determinava per la sospensione definitiva dell’incontro. 7) Gli scontri tra le opposte tifoserie , intanto, proseguivano sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo. Nel corso dei tafferugli, rimanevano danneggiate alcune autovetture tra le quali una in dotazione alle Forze dell’Ordine e due pullman dei sostenitori del Cosenza, nonchè riportavano lesioni giudicate guaribili da 7 a 20 gg. 7 militari dell’arma dei Carabinieri. Solo il necessario intervento dei rinforzi delle Forze dell’Ordine riusciva successivamente a dividere i contendenti. Nell’immediatezza e successivamente ai fatti, venivano svolte le necessarie indagini di Polizia Giudiziaria le cui informative, per quanto autorizzate, risultano acquisite agli atti . Così analiticamente ricostruito l’iter dei fatti va per primo affrontato il problema relativo alla regolarità della gara e alla conseguente responsabilità per la sua mancata effettuazione. Non vi è dubbio che ai sensi dell’art.12 comma 1 del CGS tale responsabilità, a titolo oggettivo, va posta a carico della A.S. Cosenza. Ed infatti a tal fine, deve essere enucleato l’unico episodio in conseguenza del quale è maturata la definitiva sospensione della gara al 2° minuto del primo tempo. Ci si riferisce alla vile, proditoria e violenta aggressione posta in essere in danno del portiere dell’Ebolitana da parte di un sostenitore del Cosenza ( condotta meglio descritta al punto 6 della motivazione). Nè, nel caso in esame è invocabile il disposto dell’art.12 secondo c.p.v. del CGS secondo cui “ non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni ad accompagnatori o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. Tale episodio assume infatti la natura di vera e propria provocazione che ha successivamente determinato gli scontri tra le opposte tifoserie. E’ facile infatti ritenere, con deduzione logica, che in assenza di quell’episodio la partita avrebbe avuto regolare svolgimento. Ciò non significa escludere ogni responsabilità della Ebolitana in ordine ai fatti violenti che si sono verificati successivamente, bensì distinguere i diversi piani della regolarità della gara e delle responsabilità per le violenze poste in essere dalle opposte tifoserie. Quanto a quest’ultimo profilo infatti, va affermata la responsabilità di ambedue le società in relazione ai fatti sopradescritti che per alcuni aspetti, relativamente alla condotta dei sostenitori del Cosenza, ha assunto i caratteri della premeditazione ( ed in particolare all’episodio di cui al punto 3). Nella determinazione delle relative sanzioni è doveroso dare atto del fattivo comportamento dei Presidenti delle due società. L’Ufficio Indagini riferisce che gli stessi hanno collaborato sia prima che dopo la sospensione della gara al fine di evitare che gli incidenti fossero portati ad estreme conseguenze. In particolare, come riferisce l’Ufficio Indagini, il Presidente del Cosenza, consapevole della responsabilità dei propri sostenitori e con profonda onestà intellettuale, attraverso un microfono, chiedeva scusa di quanto accaduto ai sostenitori dell’Ebolitana. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.Ebolitana e per l’effetto, di comminare alla A:S: Cosenza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di squalificare il campo di gioco della A.S.Cosenza fino a tutto il 21112005 con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse le restanti partite casalinghe, contestualmente revocando la sospensione cautelare di cui al C.U. n° 20 del 2192005; 3) di squalificare il campo da gioco dell’A.S. Ebolitana per una giornata di gara e di comminare alla medesima la sanzione di E. 5.000 di ammenda; 4) di non addebitare sul conto dell’A.S. Ebolitana la tassa di reclamo.
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