COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VAILATTI GIANCHIGLIO (tesserato F.C. Canavese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 323/31pf/SP/en del 21.09.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VAILATTI
GIANCHIGLIO (tesserato F.C. Canavese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 323/31pf/SP/en del 21.09.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del procedimento, osserva.
Il Procuratore Federale, con provvedimento nota n. 323/31 pf/SP/en del 21.09.2005,
deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore della F.C. Canavese, Vailatti
Gianchiglio per violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. nonché la Società S.C.
Canavese per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. Il fatto contestato consiste nel
non essersi presentato, il Vailatti, benché ritualmente convocato, al collaboratore
dell’Ufficio Indagini, nonché, per responsabilità oggettiva, la Società di appartenenza.
Nell’udienza odierna, sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza
della Procura Federale, il deferito Vailatti, mentre nessuno si è presentato per la Società
Canavese.
Il rappresentante della Procura chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti
e, per l’effetto, la sanzione di una giornata di squalifica per il calciatore e quella di _
500,00 per la Società.
Il Vailatti affermava di non essere mai stato a conoscenza, in tempo utile, della
convocazione dell’Ufficio Indagini e di non aver ricevuto alcuna comunicazione della
Società di appartenenza in quanto si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi
presso l’Ospedale di Pavia, ove si trovava degente la sorella, sottoposta a grave
intervento chirurgico e di ciò non aveva dato notizia alla F.C. Canavese.
La Società deferita, da parte sua, nella memoria difensiva recapitata a questa
Commissione sosteneva, senza peraltro fornire alcuna prova in merito, di aver fatto tutto
quanto nelle proprie possibilità per fare in modo che il Vailatti potesse essere ascoltato
dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, senza riuscire nel proprio intento.
Il deferimento della Procura Federale va accolto ravvisandosi precise responsabilità
nelle condotte dei deferiti, sia pure di valenza diversa.
Il Vailatti avrebbe quantomeno dovuto avvertire la propria Società di ciò che gli
accadeva fornendo alla stessa un recapito per essere reperito in caso di necessità,
come fatalmente accaduto. La Società F.C. Canavese avrebbe dovuto fornire a questa
Commissione la prova di aver effettivamente tentato, invano, di contattare il proprio
calciatore e non l’ha fatto, ponendosi in una posizione difficilmente difendibile.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, commina al calciatore Vailatti Gianchiglio la sanzione
dell’ammonizione ed alla Società F.C. Canavese, per responsabilità oggettiva, la
sanzione dell’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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