COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VAILATTI GIANCHIGLIO (tesserato F.C. Canavese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 323/31pf/SP/en del 21.09.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’11.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VAILATTI GIANCHIGLIO (tesserato F.C. Canavese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 323/31pf/SP/en del 21.09.2005). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del procedimento, osserva. Il Procuratore Federale, con provvedimento nota n. 323/31 pf/SP/en del 21.09.2005, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore della F.C. Canavese, Vailatti Gianchiglio per violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. nonché la Società S.C. Canavese per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. Il fatto contestato consiste nel non essersi presentato, il Vailatti, benché ritualmente convocato, al collaboratore dell’Ufficio Indagini, nonché, per responsabilità oggettiva, la Società di appartenenza. Nell’udienza odierna, sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il deferito Vailatti, mentre nessuno si è presentato per la Società Canavese. Il rappresentante della Procura chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, la sanzione di una giornata di squalifica per il calciatore e quella di _ 500,00 per la Società. Il Vailatti affermava di non essere mai stato a conoscenza, in tempo utile, della convocazione dell’Ufficio Indagini e di non aver ricevuto alcuna comunicazione della Società di appartenenza in quanto si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi presso l’Ospedale di Pavia, ove si trovava degente la sorella, sottoposta a grave intervento chirurgico e di ciò non aveva dato notizia alla F.C. Canavese. La Società deferita, da parte sua, nella memoria difensiva recapitata a questa Commissione sosteneva, senza peraltro fornire alcuna prova in merito, di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per fare in modo che il Vailatti potesse essere ascoltato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, senza riuscire nel proprio intento. Il deferimento della Procura Federale va accolto ravvisandosi precise responsabilità nelle condotte dei deferiti, sia pure di valenza diversa. Il Vailatti avrebbe quantomeno dovuto avvertire la propria Società di ciò che gli accadeva fornendo alla stessa un recapito per essere reperito in caso di necessità, come fatalmente accaduto. La Società F.C. Canavese avrebbe dovuto fornire a questa Commissione la prova di aver effettivamente tentato, invano, di contattare il proprio calciatore e non l’ha fatto, ponendosi in una posizione difficilmente difendibile. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, commina al calciatore Vailatti Gianchiglio la sanzione dell’ammonizione ed alla Società F.C. Canavese, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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