LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 27 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TREVISO – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 27 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. TREVISO – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3
CGS circa la condotta del calciatore Lorenzi Stefano (Soc. Treviso) in danno del
calciatore Shevchenko Andriy (Soc. Milan), al 38° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata;
osserva:
le immagini mostrano che, al 39° del primo tempo, è in corso un’azione d’attacco del
Milan con Serginho il quale controlla il pallone non lontano dalla linea di fondo.
Nell’area di rigore del Treviso si trovano molti calciatori di entrambe le squadre in attesa
che il pallone venga verosimilmente crossato verso la porta. All’altezza del dischetto del
rigore il difensore Lorenzi è in marcatura su Shevchenko. Quando il pallone è ancora in
possesso di Serginho, Lorenzi volge la testa verso Shevchenko per verificare dove questi
esattamente si trovi, e poi allarga il braccio sinistro e colpisce l’avversario, che si trova
lateralmente dietro di lui, al volto. L’attaccante del Milan cade a terra e vi rimane sino a
quando l’azione si conclude con il pallone calciato da altro giocatore del Milan, che nel
frattempo lo ha ricevuto da Serginho. L’Arbitro, accortosi di Shevchenko a terra, gli si
avvicina, al pari di alcuni calciatori di entrambe le squadre. Shevchenko si rialza,
toccandosi il viso all’altezza della bocca, e riprende a giocare senza necessità di
interventi dello staff medico. L’Arbitro non adotta alcun provvedimento disciplinare.
Sussistono le condizioni per l’utilizzo della prova televisiva.
Il gesto di Lorenzi è certamente sfuggito alla rilevazione dell’Arbitro, il quale non ha
potuto vedere l’episodio perché impegnato a seguire l’azione condotta in quel momento
da Serginho. Le immagini sono in proposito assolutamente chiare: il Direttore di gara ha
lo sguardo rivolto verso la zona del campo ove si trova Serginho, e quindi non può
osservare quanto sta avvenendo, al di fuori del suo campo visivo, al centro dell’area di
rigore. La dinamica dell’azione è tale per cui l’Arbitro non può vedere l’atto compiuto da
Lorenzi, e quindi non può assumere alcuna decisione tecnico-disciplinare sul fatto
verificatosi nell’area di rigore del Treviso.
Il gesto di Lorenzi è sicuramente definibile come violento.
Richiamata in via preliminare l’ormai consolidata definizione di condotta violenta, da
intendersi come ogni atto intenzionalmente commesso da un calciatore in danno
dell’integrità fisica di un avversario ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio, risulta
evidente che il colpo inferto da Lorenzi a Shevchenko integra gli estremi della condotta
violenta.
Le immagini documentano senza ombra di dubbio che il gesto di Lorenzi è stato
commesso con piena intenzionalità: egli volta la testa verso Shevchenko onde
controllare dove si trovi esattamente l’avversario, e quando questi è vicinissimo a lui, il
difensore del Treviso allarga volontariamente all’indietro il braccio sinistro e colpisce al
viso l’attaccante del Milan.
L’intenzionalità aggressiva di tale gesto è ulteriormente comprovata dalla sua assoluta
“gratuità”, poiché in quel momento esso non era in alcun modo funzionale a contrastare
un intervento di Shevchenko. Infatti il pallone era ancora tra i piedi di Serginho; un cross
dentro l’area di rigore non era stato né effettuato né tentato (tanto è vero che nello
sviluppo ulteriore dell’azione Serginho passerà il pallone all’indietro ad un compagno,
che si trova fuori dell’area di rigore).
Indubbia è anche l’idoneità oggettiva del gesto compiuto da Lorenzi a cagionare un
danno all’integrità fisica dell’avversario. Si è trattato di un colpo inferto con braccio
disteso all’indietro, indirizzato verso una zona del corpo sicuramente delicata.
Sussistono in conclusione tutti gli elementi, sul piano sia materiale sia psicologico, per
definire come violenta la condotta di Lorenzi in danno di Shevchenko.
Sanzione adeguata risulta la squalifica di Lorenzi per tre giornate di gara.
La determinazione della misura deriva, in particolare, dai seguenti elementi di disvalore:
- l’intenzionalità lesiva del gesto e la sua pericolosità oggettiva, come già indicato;
- l’estraneità dell’atto scorretto alla dinamica dell’azione in corso;
- la grave antisportività del comportamento di Lorenzi, il quale consapevolmente
approfitta dell’impossibilità per l’Arbitro di vedere, e punire, il suo gesto nell’area di
rigore.
L’assenza di concrete conseguenze lesive in danno di Shevchenko giustifica il
contenimento della sanzione nei limiti sopra detti, poiché non si è realizzata nel caso
specifico la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 1 lettera f) seconda parte CGS
(condotta di particolare violenza punita con sanzione minima di quattro giornate di
squalifica).
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Lorenzi Stefano (Soc. Treviso) la squalifica per tre
giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.